Fondo Assistenza
Fondo Sostegno al Reddito

Gli Accordi:
05/12/90 - Costituzione Fondo Sostegno al Reddito
21/11/91 - Integrazione ai CCNL del settore artigianato (malattia / maternità / infortunio)
27/11/94 - FSR (Integrazione all'accordo del 05/12/90)
25/09/95 - D.Lgs. 626/94 (Gestione "Rappresentante per la Sicurezza")
22/07/02 - Accordo integrativo intercategoriale (interventi a favore dei lavoratori)
22/07/02 - Modifica ed integrazione delle prestazioni di FA e FSR (a favore delle imprese)
27/03/07 - Progetto Sicurezza - Artigianato e PMI
22/06/07 - Accordo Provinciale Intercategoriale

 

FONDO ASSISTENZA

 

SCOPI
Rimborsare alle Aziende artigiane i costi dell'integrazione del salario corrisposto ai dipendenti nei casi di malattia e infortunio non sul lavoro, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

 

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI

MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- Operai e apprendisti operai: rimborso alle aziende dei costi sostenuti per l'integrazione del salario fino al raggiungimento del trattamento economico complessivo netto del 100%, nell'ambito della conservazione del posto di lavoro contrattualmente prevista.
- Impiegati, quadri e apprendisti impiegati: rimborso alle aziende dei costi sostenuti per l'integrazione del salario fino al raggiungimento del trattamento economico complessivo netto del 100% dal 1° al 180° giorno e del 50% dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto di lavoro contrattualmente prevista.

MATERNITA'
Rimborso alle aziende dei costi sostenuti per l'Integrazione del salario fino al raggiungimento del trattamento economico complessivo netto del 100% durante il periodo di assenza obbligatoria.

EMODIALISI
Rimborso alle aziende dei costi sostenuti per l'Integrazione del salario fino al raggiungimento del trattamento economico complessivo netto del 100%, per un periodo massimo di giorni 180.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
Agli operai, agli impiegati ed agli apprendisti, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 20 (venti) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO "SPECIALISTA" (CURATIVE)
Le terapie ambulatoriali prescritte da un medico "specialista" sono equiparate alle malattie; per cui agli operai agli impiegati ed agli apprendisti verrà rimborsata, per un periodo massimo di 25 (venticinque) ore per anno solare a beneficiario, un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL'8 MARZO 2000 (ART.4, C.1)
Agli operai, agli impiegati ed agli apprendisti in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL'8 MARZO 2000 (ART.3, C.4)
Ai genitori che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare; tale periodo è elevato a 10 giorni per anno solare nei primi 2 anni di vita del bambino.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori (compresi gli apprendisti), verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.
Anticipazione da parte del datore di lavoro: per gli infortuni sul lavoro verificatisi successivamente al 1° luglio 2007, sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea. L’ammontare di questa è rimborsata al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste. N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità.
Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro par time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale.
RESTANO SEMPRE A CARICO DELL’AZIENDA LE GIORNATE FESTIVE DI CUI ALLA LEGGE 260/49 E LA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO, NONCHE’ LE FERIE ED IL T.F.R.

PRESTAZIONI IN FAVORE DELL'AZIENDA
All'impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico.

FINANZIAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo del 2,50% (2% a carico dell'azienda e 0,50% a carico del lavoratore) da calcolare sul salario lordo (imponibile INPS) corrisposto a ciascun dipendente.

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