Fondo Assistenza
Fondo Sostegno al Reddito

Gli Accordi:
05/12/90 - Costituzione Fondo Sostegno al Reddito
21/11/91 - Integrazione ai CCNL del settore artigianato (malattia / maternità / infortunio)
27/11/94 - FSR (Integrazione all'accordo del 05/12/90)
25/09/95 - D.Lgs. 626/94 (Gestione "Rappresentante per la Sicurezza")
22/07/02 - Accordo integrativo intercategoriale (interventi a favore dei lavoratori)
22/07/02 - Modifica ed integrazione delle prestazioni di FA e FSR (a favore delle imprese)
27/03/07 - Progetto Sicurezza - Artigianato e PMI
22/06/07 - Accordo Provinciale Intercategoriale

 

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

 

ISTITUZIONE E SCOPI
Il Fondo Sostegno al Reddito è stato istituito con Accordo Sindacale Provinciale del 5 dicembre 1990, ed ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 1991.
Esso è stato istituito per salvaguardare il patrimonio di professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale.

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI
Rimborso dell' 80% del salario corrisposto ai dipendenti dalle aziende artigiane, per un periodo massimo di nove settimane all’anno, elevabili a 13 o a 26, nei casi di sospensione di lavoro imputabili alle seguenti cause:

  1. Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività ;
  2. Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno;
  3. calamità naturali;
  4. interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
  5. difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquistate dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo o di mercato;
  6. mancanza di lavoro;
  7. riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazione tecnologica interni all'impresa;
  8. sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
  9. gravi calamità (es. incendio).

l’Ente eroga un contributo pari ad una mensilità ai dipendenti in caso di licenziamento per riduzione, trasformazione o cessazione di attività.
Per gli eventi previsti al punto B, l’intervento è limitato a due settimane nell’arco dei dodici mesi precedenti.

PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE AZIENDE
· Rimborso del 60% dei contributi INPS a carico dell'azienda.
· Contributi a fondo perduto nei limiti previsti nel regolamento delle prestazioni per spese sostenute nei casi seguenti:

  1. interventi per il ripristino del ciclo produttivo;
  2. interventi per la riallocazione e riorganizzazione dell'attività dovuta a fattori o soggetti esterni per la modifica sia dei processi tecnologici che di prodotto;
  3. servizi reali all'impresa, quali attività formative, diffusione delle tecnologie, ecc.;
  4. ristrutturazione processi di innovazione tecnologici interni all'impresa;
  5. interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;
  6. trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  7. interventi a favore di aziende e dipendenti operanti in regime di Contratti di Solidarietà.

FINANZIAMENTO DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
Per il finanziamento del Fondo p dovuto un contributo dell'1,30%, di cui l'1,10% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.

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