INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
(MOD.11)
In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
a tutti i lavoratori e agli apprendisti, il datore di lavoro corrisponde
una integrazione salariale del 100% dal 2° giorno fino a guarigione
clinica, in concorso con l'INAIL.
ART. 4/A DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione al Fondo per
tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio
dell’attività o all’atto della prima assunzione.
Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio
dell’attività o alla prima assunzione si applica un
periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle
aziende dimissionarie che successivamente richiedano l’iscrizione.