- Infortunio
- Malattia
- Maternità
- Terapie ambulatoriali prescritte da un medico specialista
- Emodialisi
- Congedi per motivi familiari
- Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
- Congedi per malattia del bambino
- Licenziamento
- Mancanza di lavoro

 

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (MOD.11)

 

In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL a tutti i lavoratori e agli apprendisti, il datore di lavoro corrisponde una integrazione salariale del 100% dal 2° giorno fino a guarigione clinica, in concorso con l'INAIL.


ART. 4/A DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione al Fondo per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano l’iscrizione.

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