- Infortunio
- Malattia
- Maternità
- Terapie ambulatoriali prescritte da un medico specialista
- Emodialisi
- Congedi per motivi familiari
- Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
- Congedi per malattia del bambino
- Licenziamento
- Mancanza di lavoro

 

LICENZIAMENTO

 

In caso di licenziamento per i motivi di cui alla L. 223 del 23/07/1991, e cioè per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività, i lavoratori, che per effetto della stessa normativa non avrebbero diritto alla specifica indennità, potranno ottenere un indennizzo dal proprio datore di lavoro pari a: una mensilità.

  • La condizione necessaria per poter usufruire dell’indennizzo è:
    1. l'iscrizione da parte del dipendente nell’apposita lista di mobilità;
    2. che l’intervento debba essere concordato tra le parti.

Altri adempimenti richiesti:

  • le aziende dovranno dare informazione preventiva dei suddetti licenziamenti alle OO.SS.
  • le richieste di rimborso (MOD.26/1) e con allegato il verbale (MOD.26/2) che forma parte integrante del presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto dalle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno pervenire all’ente, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di licenziamento del dipendente.

Nella ipotesi di cui ai precedenti punti il Fondo Sostegno al Reddito rimborserà all’azienda il 100% dell’importo anticipato in busta paga.In casi eccezionali ovvero in caso di apertura di procedure concorsuali, ed a condizione che sia espressamente richiesto e sottoscritto sul verbale di accordo dal legale rappresentante (datore di lavoro, liquidatore ovvero curatore), potrà essere valutato dalla Commissione FSR la possibilità di erogare gli importi direttamente ai lavoratori sempre previa presentazione della busta paga da parte dell’azienda.

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