LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento per i motivi di cui alla L. 223 del 23/07/1991,
e cioè per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività, i lavoratori, che
per effetto della stessa normativa non avrebbero diritto alla specifica
indennità, potranno ottenere un indennizzo dal proprio datore
di lavoro pari a: una mensilità.
- La condizione necessaria per poter usufruire dell’indennizzo
è:
- l'iscrizione da parte del dipendente nell’apposita lista
di mobilità;
- che l’intervento debba essere concordato tra le parti.
Altri adempimenti richiesti:
- le aziende dovranno dare informazione preventiva dei suddetti
licenziamenti alle OO.SS.
- le richieste di rimborso (MOD.26/1)
e con allegato il verbale (MOD.26/2)
che forma parte integrante del presente accordo, debitamente compilato
e sottoscritto dalle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e
dei lavoratori, dovranno pervenire all’ente, a pena di decadenza,
entro 45 giorni dalla data di licenziamento del dipendente.
Nella ipotesi di cui ai precedenti punti il Fondo Sostegno al
Reddito rimborserà all’azienda il 100% dell’importo
anticipato in busta paga.In casi eccezionali ovvero in caso di apertura
di procedure concorsuali, ed a condizione che sia espressamente
richiesto e sottoscritto sul verbale di accordo dal legale rappresentante
(datore di lavoro, liquidatore ovvero curatore), potrà essere
valutato dalla Commissione FSR la possibilità di erogare
gli importi direttamente ai lavoratori sempre previa presentazione
della busta paga da parte dell’azienda.