INDENNITA’ DI MALATTIA O INFORTUNIO
NON SUL LAVORO (MOD.11)
· punto 1: Operai e apprendisti operai
Ai lavoratori aventi qualifica di operaio assenti per malattia
o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione
del posto, il datore di lavoro eroga un' integrazione salariale
di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative
e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto del 100%, ottenendo il conseguente
rimborso dal Fondo Assistenza, in concorso con l'INPS.
· punto 2: Impiegati, Quadri e apprendisti impiegati
Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri assenti
per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della
conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente
trattamento:
a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine
della conservazione del posto;
ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.