- Infortunio
- Malattia
- Maternità
- Terapie ambulatoriali prescritte da un medico specialista
- Emodialisi
- Congedi per motivi familiari
- Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
- Congedi per malattia del bambino
- Licenziamento
- Mancanza di lavoro

 

INDENNITA’ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (MOD.11)

 

· punto 1: Operai e apprendisti operai

Ai lavoratori aventi qualifica di operaio assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro eroga un' integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza, in concorso con l'INPS.


· punto 2: Impiegati, Quadri e apprendisti impiegati

Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:
a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto;
ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

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