CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI
ALLA LEGGE n° 53 DELL'8 MARZO 2000 (art.3, c. 4) (MOD.12)
Ai genitori che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante
le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene
rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100%
della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo
di 5 (cinque) giorni per anno solare, e fino a 10 (dieci) giorni
per anno solare nei primi 2 anni di vita del bambino..