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SOSPENSIONE ATTIVITA'
- Nei casi di interruzione dell’attività produttiva
dovuta alle seguenti cause:
- eventi atmosferici che provochino danni documentati tali
da richiedere la sospensione dell’attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata
da fattori e soggetti esterni all’impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già
acquistate dovute a fattori e soggetti esterni non legati
al sistema economico, produttivo o di mercato;
- mancanza di Lavoro;
- riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendale e
processi di innovazioni tecnologici interni all’impresa;
- sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale
finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi
di lavoro;
- gravi calamità (es. incendio);
Il Fondo rimborserà alle aziende l'80% della retribuzione
per un periodo massimo di nove settimane nell’arco dei
12 mesi precedenti. Il limite massimo delle nove settimane nell’arco
dei 12 mesi precedenti è esteso a 13 settimane nell’ipotesi
in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non
abbia fatto ricorso all’intervento del Fondo.
Nei casi di grave crisi settoriale non legata a fenomeni stagionali
o ciclici, di riconversione, di calamità naturali ed
incendio, eccezionalmente, l'intervento può essere esteso
fino a 26 settimane, su parere motivato della Commissione preposta
all'esame delle richieste.
Nella sola ipotesi di “riconversione”, la norma
di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui
l’azienda richiedente abbia fatto ricorso al Fondo nel
corso dell’anno solare precedente.
Il periodo massimo di intervento (9 settimane) va calcolato
nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per
il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza
tra le nove settimane e quanto già goduto nei 12 mesi
precedenti.
Alle aziende di nuova iscrizione, nel caso facciano ricorso
al Fondo nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in
dodicesimi. L’eventuale periodo di carenza iniziale è
considerato utile ai fini di tale calcolo.
Minimi non Integrabili
- Eventi atmosferici di cui al punto “A” della durata
fino ad una giornata;
- Carenza di materie prime della durata fino ad una giornata;
- Interruzione erogazione fonti energetiche di cui al punto
“C” fino a quattro ore.
- Nei casi in cui l’azienda ponga in essere contratti di
solidarietà ai sensi dell’art.5, comma 5 del D.L.
20/05/1993 n.148, convertito nella legge 19/07/1993, n. 236, il
Fondo, interviene con un’integrazione salariale pari al
50% del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
estinatari di tale beneficio sono tutte le aziende artigiane e
di conseguenza i relativi dipendenti iscritti al Fondo Sostegno
al Reddito. Restano esclusi dal beneficio le aziende stagionali;
sono altresì esclusi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio
da chiunque dipendenti.
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