- Infortunio
- Malattia
- Maternità
- Terapie ambulatoriali prescritte da un medico specialista
- Emodialisi
- Congedi per motivi familiari
- Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
- Congedi per malattia del bambino
- Licenziamento
- Mancanza di lavoro

 

SOSPENSIONE ATTIVITA'

 

  1. Nei casi di interruzione dell’attività produttiva dovuta alle seguenti cause:
    1. eventi atmosferici che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
    2. calamità naturali;
    3. interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
    4. difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquistate dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo o di mercato;
    5. mancanza di Lavoro;
    6. riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendale e processi di innovazioni tecnologici interni all’impresa;
    7. sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
    8. gravi calamità (es. incendio);

    Il Fondo rimborserà alle aziende l'80% della retribuzione per un periodo massimo di nove settimane nell’arco dei 12 mesi precedenti. Il limite massimo delle nove settimane nell’arco dei 12 mesi precedenti è esteso a 13 settimane nell’ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del Fondo.
    Nei casi di grave crisi settoriale non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di calamità naturali ed incendio, eccezionalmente, l'intervento può essere esteso fino a 26 settimane, su parere motivato della Commissione preposta all'esame delle richieste.
    Nella sola ipotesi di “riconversione”, la norma di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui l’azienda richiedente abbia fatto ricorso al Fondo nel corso dell’anno solare precedente.
    Il periodo massimo di intervento (9 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le nove settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
    Alle aziende di nuova iscrizione, nel caso facciano ricorso al Fondo nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi. L’eventuale periodo di carenza iniziale è considerato utile ai fini di tale calcolo.

    Minimi non Integrabili

    - Eventi atmosferici di cui al punto “A” della durata fino ad una giornata;
    - Carenza di materie prime della durata fino ad una giornata;
    - Interruzione erogazione fonti energetiche di cui al punto “C” fino a quattro ore.

  2. Nei casi in cui l’azienda ponga in essere contratti di solidarietà ai sensi dell’art.5, comma 5 del D.L. 20/05/1993 n.148, convertito nella legge 19/07/1993, n. 236, il Fondo, interviene con un’integrazione salariale pari al 50% del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

    estinatari di tale beneficio sono tutte le aziende artigiane e di conseguenza i relativi dipendenti iscritti al Fondo Sostegno al Reddito. Restano esclusi dal beneficio le aziende stagionali; sono altresì esclusi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio da chiunque dipendenti.
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