MATERNITA’ (MOD.11)
Alle lavoratrici operaie, alle apprendiste ed alle impiegate, in
caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga
una integrazione salariale di quanto loro percepiscono, in forza
di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire
il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo
netto del 100% durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo
il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.