CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA
LEGGE n° 53 DELL'8 MARZO 2000 (art. 4, c. 1) (MOD.12)
Agli operai, agli impiegati ed agli apprendisti in caso di congedo
per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge,
del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata
un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione
normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni
per anno solare per ogni familiare a carico.