- Infortunio
- Malattia
- Maternità
- Terapie ambulatoriali prescritte da un medico specialista
- Emodialisi
- Congedi per motivi familiari
- Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
- Congedi per malattia del bambino
- Licenziamento
- Mancanza di lavoro

 

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE n° 53 DELL'8 MARZO 2000 (art. 4, c. 1) (MOD.12)



Agli operai, agli impiegati ed agli apprendisti in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare per ogni familiare a carico.

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