RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI
AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In applicazione dell’accordo sindacale del 25/09/1995 il
FSR si assume l’onere dei permessi retributivi spettanti ai
rappresentanti alla sicurezza ai sensi del punto 4 dell’accordo
medesimo nelle seguenti misure massime:
· 8 ore annue, nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 5 lavoratori dipendenti.
· 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che
occupano da 6 a 10 lavoratori dipendenti.
· 16 ore annue, nelle aziende o unità produttive che
occupano da 11 a 15 lavoratori dipendenti.
· 24 ore annue, nelle aziende o unità produttive che
occupano da 16 a 20 lavoratori dipendenti.
· 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che
occupano da 21 a 50 lavoratori dipendenti.
Le prestazioni saranno erogate come segue:
a) Rappresentanti per la sicurezza interni all'azienda.
Le prestazioni consistono nel pagamento delle ore impiegate negli
adempimenti di cui all’art.19 del DLgs 626/94 limitatamente
alle lettere:
· partecipazione alla riunione periodica di cui all’art.11
D.Lgs 626/94;
· presenza ad incontri con le autorità competenti
(ULS, Ispettorato del Lavoro, ecc.).
Le prestazioni saranno anticipate direttamente dall’azienda
interessata la quale sarà rimborsata dal Fondo Sostegno al
Reddito (MOD.
25).
I rimborsi saranno calcolati moltiplicando il salario orario lordo
per il numero delle ore impiegate nell’espletamento delle
mansioni risultante dalla busta paga allegata alla richiesta di
rimborso.
Resta inteso che al rappresentante per la sicurezza spettano, per
l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del
D.Lgs 626/94, i permessi retribuiti previsti al punto 4 dell’accordo
sindacale 25/09/1995.
b) Rappresentanti per la sicurezza esterni all'azienda (non
dipendenti da aziende artigiane)
Le prestazioni consistono nel rimborso delle ore impiegate negli
adempimenti di cui all’art.19 del D.Lgs 626/94 nella misura
di lire 30.000 orarie, oltre al rimborso delle spese.