- Rimborso contibuti INPS
- Sospensione attività
- Rimborsi corsi di formazione
- Contributi ripristino del ciclo produttivo, riallocazione e riorganizzazione
- Diffusione nuove tecnologie, certificazioni
- Ristrutturazione processi di innovazione tecnologici
- Rimborso permessi al rappresentanti dei lavoratori (sicurezza)
- Trasformazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato
- Bonifica ambientale

 

RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

In applicazione dell’accordo sindacale del 25/09/1995 il FSR si assume l’onere dei permessi retributivi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza ai sensi del punto 4 dell’accordo medesimo nelle seguenti misure massime:
· 8 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori dipendenti.
· 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 10 lavoratori dipendenti.
· 16 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 11 a 15 lavoratori dipendenti.
· 24 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 20 lavoratori dipendenti.
· 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 21 a 50 lavoratori dipendenti.

Le prestazioni saranno erogate come segue:

a) Rappresentanti per la sicurezza interni all'azienda.

Le prestazioni consistono nel pagamento delle ore impiegate negli adempimenti di cui all’art.19 del DLgs 626/94 limitatamente alle lettere:
· partecipazione alla riunione periodica di cui all’art.11 D.Lgs 626/94;
· presenza ad incontri con le autorità competenti (ULS, Ispettorato del Lavoro, ecc.).
Le prestazioni saranno anticipate direttamente dall’azienda interessata la quale sarà rimborsata dal Fondo Sostegno al Reddito (MOD. 25).
I rimborsi saranno calcolati moltiplicando il salario orario lordo per il numero delle ore impiegate nell’espletamento delle mansioni risultante dalla busta paga allegata alla richiesta di rimborso.
Resta inteso che al rappresentante per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs 626/94, i permessi retribuiti previsti al punto 4 dell’accordo sindacale 25/09/1995.


b) Rappresentanti per la sicurezza esterni all'azienda (non dipendenti da aziende artigiane)

Le prestazioni consistono nel rimborso delle ore impiegate negli adempimenti di cui all’art.19 del D.Lgs 626/94 nella misura di lire 30.000 orarie, oltre al rimborso delle spese.

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