SOSPENSIONE ATTIVITA'
In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive
modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994)
le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte
la propria attività, possono chiedere l’intervento
del fondo sostegno al reddito il quale interviene come segue:
Nei casi di interruzione dell’attività produttiva dovuta
alle seguenti cause:
- eventi atmosferici che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione dell’attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata
da fattori e soggetti esterni all’impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già
acquistate dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema
economico, produttivo o di mercato;
- mancanza di lavoro;
- riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendale e processi
di innovazioni tecnologici interni all’impresa;
- sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati
alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
- gravi calamità (es. incendio);
Il Fondo rimborserà alle aziende l'80% della retribuzione
per un periodo massimo di nove settimane nell’arco dei 12
mesi precedenti. Il limite massimo delle nove settimane nell’arco
dei 12 mesi precedenti è esteso a 13 settimane nell’ipotesi
in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia
fatto ricorso all’intervento del Fondo.
Nei casi di grave crisi settoriale non legata a fenomeni stagionali
o ciclici, di riconversione, di calamità naturali ed incendio,
eccezionalmente, l'intervento può essere esteso fino a 26
settimane, su parere motivato della Commissione preposta all'esame
delle richieste.
Nella sola ipotesi di “riconversione”, la norma di cui
al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui l’azienda
richiedente abbia fatto ricorso al Fondo nel corso dell’anno
solare precedente.
Il periodo massimo di intervento (9 settimane) va calcolato nei
dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero
delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le nove
settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
Alle aziende di nuova iscrizione, nel caso facciano ricorso al Fondo
nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi.
L’eventuale periodo di carenza iniziale è considerato
utile ai fini di tale calcolo.
Minimi non Integrabili
- Eventi atmosferici di cui al punto “A” della durata
fino ad una giornata;
- Carenza di materie prime della durata fino ad una giornata;
- Interruzione erogazione fonti energetiche di cui al punto “C”
fino a quattro ore.
Nei casi in cui l’azienda ponga in essere contratti di solidarietà
ai sensi dell’art.5, comma 5 del D.L. 20/05/1993 n.148, convertito
nella legge 19/07/1993, n. 236, il Fondo, interviene con un’integrazione
salariale pari al 50% del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
Destinatari di tale beneficio sono tutte le aziende artigiane e
di conseguenza i relativi dipendenti iscritti al Fondo Sostegno
al Reddito. Restano esclusi dal beneficio le aziende stagionali;
sono altresì esclusi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio
da chiunque dipendenti.
MODALITA’ RICHIESTA INTERVENTO
Prima di attivare la procedura per il ricorso al Fondo Sostegno
al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione,
la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax) all'Ente medesimo.
(MOD. 20/1)
Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere
erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.
Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (MOD.
20/3), dovranno pervenire al Fondo, a pena di decadenza, entro
il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento
correlate da:
- verbale d’accordo sindacale (MOD.2),
redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui
risulti il motivo per cui si fa ricorso al Fondo, il numero dei
dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento.
In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno
precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie o riposi
arretrati non goduti, nonché se siano state usufruite le
16 ore di riduzione di orario nella misura maturata;
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o
i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.
RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE
La Commissione Paritetica all’uopo preposta, esamina le pratiche
ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti
al netto delle eventuali ferie e riposi non goduti risultanti dal
verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione
che:
- il lavoratore sia iscritto al Fondo;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano
ritenute complete ed idonee.
Avverso le decisioni della Commissione Paritetica è ammesso,
in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della
Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento di diniego.
RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE
La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi
moduli (MOD.
20/4 o 20/5)
deve essere presentata al Fondo entro 90 giorni dall’inizio
del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione
corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato
l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10
INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi
sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui
al primo capoverso del presente articolo.
LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO
IL Fondo, esaminate le richieste di rimborso, (art. 7/B) riscontrata
la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione
provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità
aggiuntive ( 13° e/o 14° mensilità), detraendo quanto
dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai
sensi del secondo capoverso dell’art. 2/B.
Qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o
infondate, l’autorizzazione già concessa sarà
revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire
quanto ricevuto.