- Rimborso contibuti INPS
- Sospensione attività
- Rimborsi corsi di formazione
- Contributi ripristino del ciclo produttivo, riallocazione e riorganizzazione
- Diffusione nuove tecnologie, certificazioni
- Ristrutturazione processi di innovazione tecnologici
- Rimborso permessi al rappresentanti dei lavoratori (sicurezza)
- Trasformazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato
- Bonifica ambientale

 

SOSPENSIONE ATTIVITA'

 

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale interviene come segue:

Nei casi di interruzione dell’attività produttiva dovuta alle seguenti cause:

  1. eventi atmosferici che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
  2. calamità naturali;
  3. interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
  4. difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquistate dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo o di mercato;
  5. mancanza di lavoro;
  6. riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendale e processi di innovazioni tecnologici interni all’impresa;
  7. sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
  8. gravi calamità (es. incendio);

Il Fondo rimborserà alle aziende l'80% della retribuzione per un periodo massimo di nove settimane nell’arco dei 12 mesi precedenti. Il limite massimo delle nove settimane nell’arco dei 12 mesi precedenti è esteso a 13 settimane nell’ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del Fondo.
Nei casi di grave crisi settoriale non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di calamità naturali ed incendio, eccezionalmente, l'intervento può essere esteso fino a 26 settimane, su parere motivato della Commissione preposta all'esame delle richieste.
Nella sola ipotesi di “riconversione”, la norma di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui l’azienda richiedente abbia fatto ricorso al Fondo nel corso dell’anno solare precedente.
Il periodo massimo di intervento (9 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le nove settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
Alle aziende di nuova iscrizione, nel caso facciano ricorso al Fondo nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi. L’eventuale periodo di carenza iniziale è considerato utile ai fini di tale calcolo.


Minimi non Integrabili

- Eventi atmosferici di cui al punto “A” della durata fino ad una giornata;
- Carenza di materie prime della durata fino ad una giornata;
- Interruzione erogazione fonti energetiche di cui al punto “C” fino a quattro ore.

Nei casi in cui l’azienda ponga in essere contratti di solidarietà ai sensi dell’art.5, comma 5 del D.L. 20/05/1993 n.148, convertito nella legge 19/07/1993, n. 236, il Fondo, interviene con un’integrazione salariale pari al 50% del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

Destinatari di tale beneficio sono tutte le aziende artigiane e di conseguenza i relativi dipendenti iscritti al Fondo Sostegno al Reddito. Restano esclusi dal beneficio le aziende stagionali; sono altresì esclusi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio da chiunque dipendenti.

MODALITA’ RICHIESTA INTERVENTO

Prima di attivare la procedura per il ricorso al Fondo Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax) all'Ente medesimo. (MOD. 20/1)

Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.
Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (MOD. 20/3), dovranno pervenire al Fondo, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da:
- verbale d’accordo sindacale (MOD.2), redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cui si fa ricorso al Fondo, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie o riposi arretrati non goduti, nonché se siano state usufruite le 16 ore di riduzione di orario nella misura maturata;
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.


RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

La Commissione Paritetica all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie e riposi non goduti risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:
- il lavoratore sia iscritto al Fondo;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee.
Avverso le decisioni della Commissione Paritetica è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE

La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli (MOD. 20/4 o 20/5) deve essere presentata al Fondo entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni.
Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.


LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

IL Fondo, esaminate le richieste di rimborso, (art. 7/B) riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e/o 14° mensilità), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi del secondo capoverso dell’art. 2/B.
Qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate, l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto ricevuto.

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