ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ENTE - DENOMINAZIONE
In conformità dell'art. 7 parte seconda - Operai
- del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende
Artigiane della Provincia di Siena stipulato il 24.8.1973 e successivi
accordi integrativi Provinciali è costituito l'Ente denominato
"Cassa Integrazione Assistenza" per dipendenti da Aziende
Artigiane della Provincia di Siena.
L'Ente, senza scopo di lucro, è di tipo associativo con natura
sindacale e di categoria ed è di diretta emanazione delle
Associazioni Provinciali Sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e
delle Associazioni Provinciali di Categoria: C.N.A. - Unione Provinciale
Senese Artigiani e CONFARTIGIANATO - Associazione Provinciale Artigianato
Senese.
ART. 2 - SEDE - COMPITI E DURATA
L'Ente ha sede in Siena, via Garibaldi n. 70 e adempie
i compiti indicati nel presente Statuto e, secondo le norme del
regolamento, interviene a favore delle aziende artigiane che sotto
qualsiasi ragione sociale, esercitano la loro attività nella
provincia.
La Cassa può estendere le sue prestazioni anche ad altre
categorie previste all'art. 1 dell'accordo provinciale 18.4.1974
e successive modificazioni.
ART. 3 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione all'Ente è facoltativa e possono aderire tutte
le imprese della Provincia di Siena tenute ad applicare i contratti
collettivi del settore dell'Artigianato.
Il rapporto di iscrizione presso l'Ente ha inizio dal giorno in
cui il datore di lavoro, in applicazione del vigente contratto collettivo
o di accordi integrativi di lavoro, formula la richiesta di adesione
al Consiglio di Amministrazione.
Tale rapporto, di durata iniziale sino alla scadenza dell'anno solare
in cui è intervenuta l'iscrizione, si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno, ove non disdettato a mezzo di raccomandata
a.r. almeno tre mesi prima della scadenza.
Il rapporto cessa per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) cessazione delle prestazioni gestite dall'Ente;
c) cessazione dell'attività con dipendenti;
d) disdetta da parte dell'imprenditore stesso;
e) delibera da parte dell'Ente di cessazione del rapporto, adottato
a seguito di morosità superiore a tre mesi nel pagamento,
da parte dell'iscritto, dei contributi dovuti.
I contributi, ad eccezione dei trasferimenti causa morte sono intrasmissibili
e non rivalutabili.
ART.4 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE
La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti eleggono
domicilio legale presso la sede dell'Ente per quanto riguarda i
servizi dell' Ente stesso.
ART. 5 - SCOPI
L'Ente, che non ha scopi di lucro, al fine di mutualizzare a favore
delle imprese iscritte sia gli oneri contrattuali eccedenti le prestazioni
riservate ai lavoratori dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali
obbligatori, sia ulteriori e diversi oneri comunque a carico delle
imprese, ha le seguenti finalità:
a) gestione del contributo a favore degli aderenti di cui all'accordo
18. 4 1974 e successive modificazioni o di altri che eventualmente
venissero demandati dalle Associazioni Sindacali e di Categoria
firmatarie dei Contratti stessi.
b) Amministrazione del contributo paritetico (quota di Servizio)
per conto delle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti
il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973;
c) Mutualizzazione degli oneri derivanti ai datori di lavoro dalle
forme di integrazione assistenziali e sociali a favore dei lavoratori
che verranno demandate dalle Associazioni Sindacali e di Categoria
stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973, anche se
non previste dagli Istituti Assicurativi e mutualistici, morali
e culturali obbligatori;
d) Rappresentanza istituzionale dell'Ente nei confronti dei vari
soggetti terzi in relazione alla propria attività;
e) Valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi
delle specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato
e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
f) Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente
e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei
redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
g) Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali
sul territorio e delle attività congiunte tra le Associazioni
di Categoria degli Artigiani e le Associazioni Sindacali dei lavoratori;
h) Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell'attività
dell'Ente;
i) Gestione di ogni altra competenza demandata da Accordi interconfederali
e/o categoriali.
L'Ente, inoltre potrà svolgere in aggiunta a quelle sopra
descritte, attività connesse e complementari di natura commerciale,
comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nei
limiti previsti dalle norme vigenti:
l) Acquisizione di beni immobili per uso strumentale;
m) Partecipazione alle politiche formative provinciali, regionali
e Comunitarie;
n) Sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi;
o) Progettazione e/o realizzazione di modelli formativi in collaborazione
con soggetti pubblici e privati;
p) Promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano.
q) Costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie di
Società e/o Consorzi ed Enti che per loro natura e scopo
sociale siano integrative e/o complementari alle finalità
della C.I.A.
ART.6 - CONTRIBUTI
I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori loro dipendenti
sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e accordi integrativi
di lavoro stipulati dalle Associazioni Provinciali Sin- dacali e
dalle Associazioni Provinciali di Categoria.
Le percentuali o quote di contributo a carico del lavoratore devono
essere trattenute dal salario corrisposto ad ogni periodo di paga
da parte del rispettivo datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale
versamento dei contributi a carico suo e dei dipendenti, che devono
affluire all'Ente.
Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette,
il Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare tutti i provvedimenti
di legge e regolamenti atti ad ottenere, anche coattivamente, dallo
stesso gli adempimenti che già gli competono.
In ogni caso l'Ente non è responsabile verso i lavoratori
del mancato o inesatto versamento da parte del datore di lavoro
dei contributi stabiliti.
ART. 7 - ORGANI
Organi dell'Ente sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente,
il Vice Presidente, ed il Collegio Sindacale.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico
composto da 8 membri effettivi e 6 supplenti designati:
n.4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni di Categoria -
Unione Provinciale Senese degli Artigiani e Associazione provinciale
Artigianato Senese; n. 4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni
Sindacali Provinciali Senesi CGIL - CISL - UIL.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente nella persona
di uno dei suoi membri nominati dalle Associazioni Provinciali di
Categoria degli Artigiani ed il Vice Presidente nella persona di
uno dei membri designati dalle Associazioni Sindacali Provinciali
dei Lavoratori. Tutte le cariche sono gratuite; peraltro ai membri
del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto
un gettone di presenza a titolo di rimborso spese e il cui importo
verrà fissato anno per anno dal Consiglio stesso in sede
di applicazione del bilancio consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività
che esso dovrà svolgere, potrà ripartirsi in sottocommissioni
tenendo presente la rappresentatività paritetica, nonché
nominare Commissioni paritetiche in ordine ai compiti allo stesso
demandati dalla lettera e) del successivo art. 10.
Ai membri delle Commissioni, per lo svolgimento della propria attività,
potrà essere corrisposto uguale gettone di presenza.
ART. 9 - DURATA DELL'INCARICO
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio
e possono essere riconfermati. E' però data facoltà
alle Associazioni Sindacali designati provvedere alla loro sostituzione
anche prima dello scadere del triennio.
I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli cessati,
per qualunque causa, prima dello scadere del triennio, restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla
amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari
allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare e approvare i regolamenti interni dell'Ente
b) provvedere alla compilazione e approvazione dei bilanci consuntivi
e preventivi dell'Ente.
c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che
amministrativi dell'Ente e in particolare su quelli riguardanti
la riscossione dei contributi;
d) curare e provvedere all'impiego dei Fondi dell'Ente a norma delle
disposizioni contenute nel presente statuto;
e) provvedere alla formazione, alla amministrazione e gestione di
altri eventuali fondi che venissero demandati all'Ente dalle Organizzazioni
competenti;
f) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione
e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
g) deliberare azioni in sede amministrativa e giudiziaria;
h) assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento
economico in conformità alle leggi e tenuto presente il Contratto
Collettivo di Lavoro di cui all'Art. 1 e successive modifiche.
ART. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di
sostituzione di cui all'art.9.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale.
Spetta inoltre al Presidente:
a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;
b) sovrintendere alla applicazione del presente statuto;
c) provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione
e presiedere le riunioni;
d) dare esecuzione di concerto col Vice Presidente, alle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento i compiti del Presidente saranno
svolti dal Vice Presidente.
ART. 12 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dura in carica tre anni, salvo facoltà
di sostituzione di cui all'art.9.
Spetta al vice Presidente:
a) sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento;
b) dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione;
c) risolvere di concerto col Presidente, gli eventuali ricorsi degli
iscritti.
ART. 13 - CONVOCAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese e
straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o
da almeno tre componenti il Consiglio stesso o dal Presidente del
Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere, l'indicazione del luogo, il giorno
e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Partecipano
al Consiglio con voto consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori
e il Direttore che funge da Segretario.
ART. 14 - DELIBERAZIONI
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
è necessaria la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri
effettivi designati rispettivamente, uno dalle Associazioni Provinciali
di Categoria degli Artigiani, uno dalle Associazioni Sindacali provinciali
dei Lavoratori ed uno, che ne è il Presidente, scelto di
comune accordo tra le due parti.
Le predette associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti
(uno di parte dei lavoratori e uno di parte dei datori di lavoro),
destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti
o impediti.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, restano in carica per lo
stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. Alla loro scadenza
possono essere riconfermati.
Ai Sindaci verrà corrisposto un compenso forfettario annuo,
a titolo rimborso spese, il cui ammontare sarà determinato,
anno per anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione
del bilancio.
ART. 16 - ATTRIBUZIONE DEI SINDACI
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli
articoli 2403 - 2404 - 2405 2407 del codice civile in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali
irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina il Bilancio Consuntivo dell'Ente
per controllare la rispondenza nei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente un volta ogni trimestre, ed ogni
qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero
quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
ART. 17 - PERSONALE
Gli Uffici sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio di
Amministrazione, che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento
economico.
La assunzione del Personale impiegatizio da adibire agli uffici
Amministrativi dell'Ente è fatta dal Consiglio di Amministrazione.
Il trattamento economico e previdenziale del personale dipendente
dalla Cassa è determinato da apposito contratto, da approvarsi
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore,
in conformità alle leggi e tenuto presente il contratto collettivo
di lavoro vigente nel settore.
ART. 18 - PATRIMONIO
Il Patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per
qualunque titolo, vengono in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali
riserve ed accantonamenti.
I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in Titoli
di Stato o da questi garantiti, nonché in beni immobili destinati
alle funzioni sociali dell'Ente.
ART. 19 - RICAVI E RENDITE
I ricavi e le rendite dell'Ente sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti sia da parte
dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui alla lettera
A dell'art. 5;
b) dagli interessi attivi;
c) dalle penalità applicate a norma di regolamento per ritardato
versamento dei contributi;
d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed
in genere per atti di liberalità aventi scopo di una immediata
erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria
dell'Ente.
e) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previa occorrendo
eventuali autorizzazioni di legge, vengono in proprietà dell'Ente;
f) da eventuali rendite patrimoniali.
ART. 20 - PRELEVAMENTO E SPESE
Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi
delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quelle di
cui alla prima parte della lettera d).
Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni per qualsiasi titolo ordinario
e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa
documentazione e firmato dal Presidente e Vice Presidente.
Qualsiasi prelievo e pagamento, per qualsiasi titolo o causale deve
essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e Vice Presidente.
ART. 21 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli esercizi finanziari dell'Ente nonché dei fondi eventualmente
gestiti dallo stesso, hanno inizio dal primo di gennaio di ogni
anno e terminano il trentuno dicembre dell'anno stesso.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione ha
l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio consuntivo,
composto da un rendiconto economico e finanziario, riguardante la
gestione dell'Ente.
Detto bilancio deve essere approvato entro sei mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio.
Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio
dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione
in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio
di Amministrazione.
Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere compilato e approvato
il bilancio preventivo.
Sia il progetto di bilancio preventivo che consuntivo, devono essere
inviati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione
nella quale dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio
di Amministrazione, alle Associazioni Provinciali Sindacali e di
Categoria interessate, con allegata la relazione del Presidente
e quella dei Sindaci. Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in
forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e lo
stato patrimoniale, analogamente quello preventivo deve contenere
una esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio cui
si riferisce.
E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla Legge.
ART. 22 - LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione dell'Ente può essere disposta dietro
conforme deliberazione delle Associazioni Provinciali Sindacali
e di Categoria che ne hanno promosso la costituzione, sentito il
parere del Consiglio di Amministrazione.
In tale ipotesi, le Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria
provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando
i compiti degli stessi e ratificandone l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione
dovrà essere devoluto a altre Associazioni con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre
1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 23 - REGOLAMENTO
Le norme di cui al presente statuto saranno integrate da un regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole
espresso dalle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria.
ART. 24 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal
Consiglio di Amministrazione, previa approvazione delle Associazioni
Provinciali Sindacali e di Categoria.
ART. 25 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto
valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.