FONDO ASSISTENZA

Mutualizza i costi contrattuali che le aziende artigiane devono sostenere nei casi di malattia, infortunio, maternità, ecc.

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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Sostiene le imprese nei casi di calamità naturali, mancanza di lavoro, ecc. per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese e dei loro dipendenti.

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FONDO ASSISTENZA

FONDO ASSISTENZA

Rimborsare alle Aziende artigiane i costi dell’integrazione del salario corrisposto ai dipendenti nei casi di malattia e infortunio non sul lavoro, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (Mod. 11)

- Operai e apprendisti: Ai lavoratori aventi qualifica di operaio e apprendista assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro eroga un'integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100% fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Impiegati – Quadri - Apprendisti Impiegati: Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri, assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:

a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Ricaduta (circ. INPS 28.01.1981 N. 134368): La malattia intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, ricaduta di questa ultima, salvo ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante che trattasi di eventi morbosi diversi.

N.B.: Art. 2 Accordo Interconf. 21.11.1991 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, al “lavoratore ed all’apprendista” non in prova, sarà conservato il posto per un periodo massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 18 mesi si raggiunga il limite predetto (365 giorni) anche con più malattie (comprese le ricadute).

MATERNITÀ (Mod. 11)

In caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga una integrazione salariale di quanto percepito in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%. durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

EMODIALISI (Mod. 12)

I casi di emodialisi sono considerati malattie per cui ai lavoratori e apprendisti verrà erogato, per un periodo massimo di 180 giorni, il trattamento economico di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riguardanti rispettivamente i trattamenti riservati in caso di malattia e infortunio non sul lavoro agli operai, impiegati – quadri ed agli apprendisti.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO “SPECIALISTA” (CURATIVE) (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista”, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART. 4, COMMA 1) (Mod. 12)

Ai lavoratori in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART.3, COMMA 4) (Mod. 12)

Al genitore che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni per anno solare.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (Mod. 11)

In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori, verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

ASSISTENZA OSPEDALIERA FIGLI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 24 ore per tempo pieno, per anno solare per ogni figlio, ai genitori che si assentano per assistere i figli minorenni durante un ricovero ospedaliero, visite specialistiche, ambulatoriali e vaccinazioni.

ASSISTENZA AI CONGIUNTI DI 2°GRADO O CONVIVENTI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 16 ore per anno solare, ai congiunti entro il 2° grado e conviventi, per assistenza ospedaliera, visite specialistiche e ambulatoriali.

ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Per gli infortuni sul lavoro sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea di competenza dell’Inail. L’ammontare di questa è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.
N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità.
Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro part-time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale.
Restano sempre a carico dell’azienda le giornate festive di cui alla legge 260/49 e la ricorrenza del santo patrono, nonché le ferie ed il t.f.r.

CONTRIBUTI DOVUTI

Il fondo viene alimentato da un contributo del 2,50% da calcolarsi sul monte salari lordo soggetto a contributo INPS, di cui: il 2% a carico dell’azienda e lo 0,50% a carico del lavoratori dipendenti.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.

MODALITÀ EROGAZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.

RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE AI DIPENDENTI

A pena di decadenza, l’Azienda entro il secondo mese successivo a quello in cui ha erogato le prestazioni, dovrà chiederne il rimborso al Fondo utilizzando gli appositi modelli (Mod. 11Mod. 12).

La richiesta di rimborso deve essere corredata da:

a) in caso di malattia: certificato d’inizio, continuazione e/o termine dell’evento ed eventuale ulteriore certificazione di cui all’art. 5 punto 3 “ricaduta”; documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento. Nel caso di malattia spedalizzata occorre allegare anche il certificato attestante il periodo di ricovero.
b) In caso di maternità: documentazione attestante l’inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, certificato con data presunta del parto, certificato di nascita del bambino, documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
c) In caso di infortunio: certificato d’inizio, certificato di continuazione e/o guarigione, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
d) Nei casi di emodialisi, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, terapie ambulatoriali, congedi per motivi familiari e per le malattie del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8.03.2000 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni: documentazione attestante l'episodio a mezzo di certificazione, richiesta del medico curante, busta paga del mese in cui si è verificato l'evento.

LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

All’impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico, gravanti sulle prestazioni a favore dei dipendenti. Tale rimborso sarà effettuato contestualmente a quello riguardante le prestazioni di cui all’art.9 osservandone le condizioni.
Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti dei ratei delle mensilità aggiuntive (13° e 14° se spettante). In caso di “maternità” i ratei sono rimborsati in misura intera anche quando l’integrazione dell’I.N.P.S. è pari all’intera retribuzione.

I rimborsi saranno effettuati alle Imprese dopo aver verificato che:

- i lavoratori siano iscritti e abbiano diritto alle prestazioni;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.

Nel caso in cui tali condizioni non sussistono l’azienda perde il diritto al rimborso. Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente ha diritto a ridurre i rimborsi in ragione di quanto dovuto.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento.

Rimborsare alle Aziende artigiane i costi dell’integrazione del salario corrisposto ai dipendenti nei casi di malattia e infortunio non sul lavoro, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (Mod. 11)

- Operai e apprendisti: Ai lavoratori aventi qualifica di operaio e apprendista assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro eroga un'integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100% fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Impiegati – Quadri - Apprendisti Impiegati: Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri, assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:

a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Ricaduta (circ. INPS 28.01.1981 N. 134368): La malattia intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, ricaduta di questa ultima, salvo ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante che trattasi di eventi morbosi diversi.

N.B.: Art. 2 Accordo Interconf. 21.11.1991 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, al “lavoratore ed all’apprendista” non in prova, sarà conservato il posto per un periodo massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 18 mesi si raggiunga il limite predetto (365 giorni) anche con più malattie (comprese le ricadute).

MATERNITÀ (Mod. 11)

In caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga una integrazione salariale di quanto percepito in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%. durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

EMODIALISI (Mod. 12)

I casi di emodialisi sono considerati malattie per cui ai lavoratori e apprendisti verrà erogato, per un periodo massimo di 180 giorni, il trattamento economico di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riguardanti rispettivamente i trattamenti riservati in caso di malattia e infortunio non sul lavoro agli operai, impiegati – quadri ed agli apprendisti.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO “SPECIALISTA” (CURATIVE) (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista”, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART. 4, COMMA 1) (Mod. 12)

Ai lavoratori in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART.3, COMMA 4) (Mod. 12)

Al genitore che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni per anno solare.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (Mod. 11)

In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori, verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

ASSISTENZA OSPEDALIERA FIGLI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 24 ore per tempo pieno, per anno solare per ogni figlio, ai genitori che si assentano per assistere i figli minorenni durante un ricovero ospedaliero, visite specialistiche, ambulatoriali e vaccinazioni.

ASSISTENZA AI CONGIUNTI DI 2°GRADO O CONVIVENTI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 16 ore per anno solare, ai congiunti entro il 2° grado e conviventi, per assistenza ospedaliera, visite specialistiche e ambulatoriali.

ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Per gli infortuni sul lavoro sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea di competenza dell’Inail. L’ammontare di questa è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.
N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità.
Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro part-time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale.
Restano sempre a carico dell’azienda le giornate festive di cui alla legge 260/49 e la ricorrenza del santo patrono, nonché le ferie ed il t.f.r.
Il fondo viene alimentato da un contributo del 2,50% da calcolarsi sul monte salari lordo soggetto a contributo INPS, di cui: il 2% a carico dell’azienda e lo 0,50% a carico del lavoratori dipendenti.
Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.
Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.
A pena di decadenza, l’Azienda entro il secondo mese successivo a quello in cui ha erogato le prestazioni, dovrà chiederne il rimborso al Fondo utilizzando gli appositi modelli (Mod. 11Mod. 12).

La richiesta di rimborso deve essere corredata da:

a) in caso di malattia: certificato d’inizio, continuazione e/o termine dell’evento ed eventuale ulteriore certificazione di cui all’art. 5 punto 3 “ricaduta”; documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento. Nel caso di malattia spedalizzata occorre allegare anche il certificato attestante il periodo di ricovero.
b) In caso di maternità: documentazione attestante l’inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, certificato con data presunta del parto, certificato di nascita del bambino, documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
c) In caso di infortunio: certificato d’inizio, certificato di continuazione e/o guarigione, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
d) Nei casi di emodialisi, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, terapie ambulatoriali, congedi per motivi familiari e per le malattie del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8.03.2000 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni: documentazione attestante l'episodio a mezzo di certificazione, richiesta del medico curante, busta paga del mese in cui si è verificato l'evento.
All’impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico, gravanti sulle prestazioni a favore dei dipendenti. Tale rimborso sarà effettuato contestualmente a quello riguardante le prestazioni di cui all’art.9 osservandone le condizioni.
Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti dei ratei delle mensilità aggiuntive (13° e 14° se spettante). In caso di “maternità” i ratei sono rimborsati in misura intera anche quando l’integrazione dell’I.N.P.S. è pari all’intera retribuzione.

I rimborsi saranno effettuati alle Imprese dopo aver verificato che:

- i lavoratori siano iscritti e abbiano diritto alle prestazioni;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.

Nel caso in cui tali condizioni non sussistono l’azienda perde il diritto al rimborso. Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente ha diritto a ridurre i rimborsi in ragione di quanto dovuto.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento.
FONDO ASSISTENZA

Rimborsare alle Aziende artigiane i costi dell’integrazione del salario corrisposto ai dipendenti nei casi di malattia e infortunio non sul lavoro, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (Mod. 11)

- Operai e apprendisti: Ai lavoratori aventi qualifica di operaio e apprendista assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro eroga un'integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100% fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Impiegati – Quadri - Apprendisti Impiegati: Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri, assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:

a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Ricaduta (circ. INPS 28.01.1981 N. 134368): La malattia intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, ricaduta di questa ultima, salvo ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante che trattasi di eventi morbosi diversi.

N.B.: Art. 2 Accordo Interconf. 21.11.1991 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, al “lavoratore ed all’apprendista” non in prova, sarà conservato il posto per un periodo massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 18 mesi si raggiunga il limite predetto (365 giorni) anche con più malattie (comprese le ricadute).

MATERNITÀ (Mod. 11)

In caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga una integrazione salariale di quanto percepito in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%. durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

EMODIALISI (Mod. 12)

I casi di emodialisi sono considerati malattie per cui ai lavoratori e apprendisti verrà erogato, per un periodo massimo di 180 giorni, il trattamento economico di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riguardanti rispettivamente i trattamenti riservati in caso di malattia e infortunio non sul lavoro agli operai, impiegati – quadri ed agli apprendisti.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO “SPECIALISTA” (CURATIVE) (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista”, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART. 4, COMMA 1) (Mod. 12)

Ai lavoratori in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART.3, COMMA 4) (Mod. 12)

Al genitore che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni per anno solare.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (Mod. 11)

In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori, verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

ASSISTENZA OSPEDALIERA FIGLI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 24 ore per tempo pieno, per anno solare per ogni figlio, ai genitori che si assentano per assistere i figli minorenni durante un ricovero ospedaliero, visite specialistiche, ambulatoriali e vaccinazioni.

ASSISTENZA AI CONGIUNTI DI 2°GRADO O CONVIVENTI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 16 ore per anno solare, ai congiunti entro il 2° grado e conviventi, per assistenza ospedaliera, visite specialistiche e ambulatoriali.

ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Per gli infortuni sul lavoro sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea di competenza dell’Inail. L’ammontare di questa è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.
N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità.
Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro part-time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale.
Restano sempre a carico dell’azienda le giornate festive di cui alla legge 260/49 e la ricorrenza del santo patrono, nonché le ferie ed il t.f.r.

CONTRIBUTI DOVUTI

Il fondo viene alimentato da un contributo del 2,50% da calcolarsi sul monte salari lordo soggetto a contributo INPS, di cui: il 2% a carico dell’azienda e lo 0,50% a carico del lavoratori dipendenti.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.

MODALITÀ EROGAZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.

RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE AI DIPENDENTI

A pena di decadenza, l’Azienda entro il secondo mese successivo a quello in cui ha erogato le prestazioni, dovrà chiederne il rimborso al Fondo utilizzando gli appositi modelli (Mod. 11Mod. 12).

La richiesta di rimborso deve essere corredata da:

a) in caso di malattia: certificato d’inizio, continuazione e/o termine dell’evento ed eventuale ulteriore certificazione di cui all’art. 5 punto 3 “ricaduta”; documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento. Nel caso di malattia spedalizzata occorre allegare anche il certificato attestante il periodo di ricovero.
b) In caso di maternità: documentazione attestante l’inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, certificato con data presunta del parto, certificato di nascita del bambino, documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
c) In caso di infortunio: certificato d’inizio, certificato di continuazione e/o guarigione, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
d) Nei casi di emodialisi, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, terapie ambulatoriali, congedi per motivi familiari e per le malattie del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8.03.2000 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni: documentazione attestante l'episodio a mezzo di certificazione, richiesta del medico curante, busta paga del mese in cui si è verificato l'evento.

LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

All’impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico, gravanti sulle prestazioni a favore dei dipendenti. Tale rimborso sarà effettuato contestualmente a quello riguardante le prestazioni di cui all’art.9 osservandone le condizioni.
Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti dei ratei delle mensilità aggiuntive (13° e 14° se spettante). In caso di “maternità” i ratei sono rimborsati in misura intera anche quando l’integrazione dell’I.N.P.S. è pari all’intera retribuzione.

I rimborsi saranno effettuati alle Imprese dopo aver verificato che:

- i lavoratori siano iscritti e abbiano diritto alle prestazioni;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.

Nel caso in cui tali condizioni non sussistono l’azienda perde il diritto al rimborso. Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente ha diritto a ridurre i rimborsi in ragione di quanto dovuto.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento.

Rimborsare alle Aziende artigiane i costi dell’integrazione del salario corrisposto ai dipendenti nei casi di malattia e infortunio non sul lavoro, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (Mod. 11)

- Operai e apprendisti: Ai lavoratori aventi qualifica di operaio e apprendista assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro eroga un'integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100% fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Impiegati – Quadri - Apprendisti Impiegati: Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri, assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:

a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

- Ricaduta (circ. INPS 28.01.1981 N. 134368): La malattia intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, ricaduta di questa ultima, salvo ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante che trattasi di eventi morbosi diversi.

N.B.: Art. 2 Accordo Interconf. 21.11.1991 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, al “lavoratore ed all’apprendista” non in prova, sarà conservato il posto per un periodo massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 18 mesi si raggiunga il limite predetto (365 giorni) anche con più malattie (comprese le ricadute).

MATERNITÀ (Mod. 11)

In caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga una integrazione salariale di quanto percepito in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%. durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

EMODIALISI (Mod. 12)

I casi di emodialisi sono considerati malattie per cui ai lavoratori e apprendisti verrà erogato, per un periodo massimo di 180 giorni, il trattamento economico di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riguardanti rispettivamente i trattamenti riservati in caso di malattia e infortunio non sul lavoro agli operai, impiegati – quadri ed agli apprendisti.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO “SPECIALISTA” (CURATIVE) (Mod. 12)

Ai lavoratori, in caso di terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista”, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART. 4, COMMA 1) (Mod. 12)

Ai lavoratori in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N°53 DELL’8 MARZO 2000 ( ART.3, COMMA 4) (Mod. 12)

Al genitore che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni per anno solare.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (Mod. 11)

In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori, verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

ASSISTENZA OSPEDALIERA FIGLI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 24 ore per tempo pieno, per anno solare per ogni figlio, ai genitori che si assentano per assistere i figli minorenni durante un ricovero ospedaliero, visite specialistiche, ambulatoriali e vaccinazioni.

ASSISTENZA AI CONGIUNTI DI 2°GRADO O CONVIVENTI (Mod. 11)

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 16 ore per anno solare, ai congiunti entro il 2° grado e conviventi, per assistenza ospedaliera, visite specialistiche e ambulatoriali.

ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Per gli infortuni sul lavoro sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea di competenza dell’Inail. L’ammontare di questa è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.
N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità.
Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro part-time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale.
Restano sempre a carico dell’azienda le giornate festive di cui alla legge 260/49 e la ricorrenza del santo patrono, nonché le ferie ed il t.f.r.
Il fondo viene alimentato da un contributo del 2,50% da calcolarsi sul monte salari lordo soggetto a contributo INPS, di cui: il 2% a carico dell’azienda e lo 0,50% a carico del lavoratori dipendenti.
Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.
Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.
A pena di decadenza, l’Azienda entro il secondo mese successivo a quello in cui ha erogato le prestazioni, dovrà chiederne il rimborso al Fondo utilizzando gli appositi modelli (Mod. 11Mod. 12).

La richiesta di rimborso deve essere corredata da:

a) in caso di malattia: certificato d’inizio, continuazione e/o termine dell’evento ed eventuale ulteriore certificazione di cui all’art. 5 punto 3 “ricaduta”; documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento. Nel caso di malattia spedalizzata occorre allegare anche il certificato attestante il periodo di ricovero.
b) In caso di maternità: documentazione attestante l’inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, certificato con data presunta del parto, certificato di nascita del bambino, documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
c) In caso di infortunio: certificato d’inizio, certificato di continuazione e/o guarigione, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
d) Nei casi di emodialisi, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, terapie ambulatoriali, congedi per motivi familiari e per le malattie del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8.03.2000 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni: documentazione attestante l'episodio a mezzo di certificazione, richiesta del medico curante, busta paga del mese in cui si è verificato l'evento.
All’impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico, gravanti sulle prestazioni a favore dei dipendenti. Tale rimborso sarà effettuato contestualmente a quello riguardante le prestazioni di cui all’art.9 osservandone le condizioni.
Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti dei ratei delle mensilità aggiuntive (13° e 14° se spettante). In caso di “maternità” i ratei sono rimborsati in misura intera anche quando l’integrazione dell’I.N.P.S. è pari all’intera retribuzione.

I rimborsi saranno effettuati alle Imprese dopo aver verificato che:

- i lavoratori siano iscritti e abbiano diritto alle prestazioni;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.

Nel caso in cui tali condizioni non sussistono l’azienda perde il diritto al rimborso. Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente ha diritto a ridurre i rimborsi in ragione di quanto dovuto.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento.

FORMAZIONE

Rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

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OPTA

Commissione Bilaterale Paritetica per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori (Art. 51 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Maggiori informazioni..
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