FONDO ASSISTENZA

Mutualizza i costi contrattuali che le aziende artigiane devono sostenere nei casi di malattia, infortunio, maternità, ecc.

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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Sostiene le imprese nei casi di calamità naturali, mancanza di lavoro, ecc. per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese e dei loro dipendenti.

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REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

NORME COMUNI

Regolamento CIA (pdf)

L’Ente Bilaterale Cassa Integrazione Assistenza gestisce i servizi ad essa demandati dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi e interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali degli artigiani e dei lavoratori dipendenti (CNA-CONFARTIGIANATO- CGIL-CISL-UIL), in favore delle aziende artigiane della Provincia di Siena e dei loro dipendenti.

ART. 1 – AZIENDE E LAVORATORI ISCRIVIBILI

Le aziende e i rispettivi lavoratori iscrivibili all’Ente Bilaterale sono quelli indicati nell’accordo sindacale del 5 Dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni per il Fondo Sostegno al Reddito e nell’accordo sindacale del 21 Novembre 1991 per il Fondo Assistenza e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – ADESIONE ALL’ENTE BILATERALE

L’adesione all’Ente Bilaterale avviene mediante compilazione dell’apposito modello (Mod. 1) e la sua validità ha inizio dal giorno in cui avviene il primo pagamento dei contributi riguardanti il Fondo Assistenza di cui all’art. 6 e il Fondo Sostegno al Reddito di cui all’art. 12. Tale rapporto, di durata iniziale sino alla scadenza dell'anno solare in cui è intervenuta l'iscrizione, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non disdettato a mezzo raccomamndata a.r. alemeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 3 – TITOLARITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il diritto alla legittima fruizione delle prestazioni è subordinato all’iscrizione dell’azienda di cui all’art 2 e alla regolarità

ART. 4 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro devono:
a) compilare mensilmente (la denuncia nominativa) dei lavoratori occupati sulla base del modello predisposto dall’Ente (Mod.3)
b) inviare alla Cassa la denuncia di cui al punto “a” entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, nonché il relativo versamento dei contributi.
c)il datore di lavoro è responsabile delle omissioni o delle dichiarazioni erronee o inesatte contenute nella denuncia nominativa lavoratori occupati e in tal caso è tenuto, salvo ogni altra azione da parte dell’Ente, a reintegrare i danni da esso subiti.

FONDO ASSISTENZA

Prestazioni ai lavoratori, contributi, decorrenza.
ART. 5 – PRESTAZIONI

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO


  • punto 1. Operai e Apprendisti Ai lavoratori aventi qualifica di operaio e apprendista assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro eroga un'integrazione salariale di quanto il dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100% fino al termine della conservazione del posto, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.
  • punto 2. Impiegati – Quadri - Apprendisti Impiegati
    Ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati e/o quadri, assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, il datore di lavoro garantisce il seguente trattamento:
    a) 100% della retribuzione di fatto dal 1° al 180° giorno;
    b) 50% della retribuzione di fatto dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto;
    ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.
  • punto 3. Ricaduta (circ. INPS 28.01.1981 N. 134368)
    La malattia intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, ricaduta di questa ultima, salvo ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante che trattasi di eventi morbosi diversi.

N.B.: Art. 2 Accordo Interconf. 21.11.1991 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, al “lavoratore ed all’apprendista” non in prova, sarà conservato il posto per un periodo massimo di 12 mesi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 18 mesi si raggiunga il limite predetto (365 giorni) anche con più malattie (comprese le ricadute).

MATERNITÀ

In caso di maternità e di puerperio, il datore di lavoro eroga una integrazione salariale di quanto percepito in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%. durante il periodo di assenza obbligatoria, ottenendo il conseguente rimborso dal Fondo Assistenza.

EMODIALISI

I casi di emodialisi sono considerati malattie per cui ai lavoratori e apprendisti verrà erogato, per un periodo massimo di 180 giorni, il trattamento economico di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 riguardanti rispettivamente i trattamenti riservati in caso di malattia e infortunio non sul lavoro agli operai, impiegati – quadri ed agli apprendisti.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

Ai lavoratori, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

TERAPIE AMBULATORIALI PRESCRITTE DA UN MEDICO “SPECIALISTA” (curative)

Ai lavoratori, in caso di terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista”, il Fondo Assistenza rimborsa un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore per anno solare a beneficiario.

CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI DI CUI ALLA LEGGE n° 53 DELL’8 MARZO 2000 (art. 4, c. 1) E SUCCESSIVE ED EVENTUALI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Ai lavoratori in caso di congedo per decesso o per grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, viene rimborsata un'integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare, per ogni familiare.

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE n° 53 DELL’8 MARZO 2000 (art.3, c. 4)

Al genitore che hanno il diritto ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni, viene rimborsata una integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni per anno solare.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio riconosciuto dall’Inail, ai lavoratori, verrà corrisposta una integrazione di quanto percepito, in forza di disposizione legislative (ovvero dall’Inail), fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto (100%) che il lavoratore avrebbe percepito dall’azienda in ottemperanza delle norme contrattuali.

ASSISTENZA OSPEDALIERA FIGLI

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 24 ore per tempo pieno, per anno solare per ogni figlio, ai genitori che si assentano per assistere i figli minorenni durante un ricovero ospedaliero, visite specialistiche, ambulatoriali e vaccinazioni.

ASSISTENZA AI CONGIUNTI DI 2°GRADO O CONVIVENTI

Contributo ad integrazione salariale, tale da raggiungere il 100% della retribuzione per un periodo massimo di 16 ore per anno solare, ai congiunti entro il 2° grado e conviventi, per assistenza ospedaliera, visite specialistiche e ambulatoriali.

ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Per gli infortuni sul lavoro sarà garantita al lavoratore l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. Pertanto, in conformità dell’art. 70, D.P.R. n. 1124/1965 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro anticiperà al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea di competenza dell’Inail. L’ammontare di questa è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto, secondo le modalità e le procedure previste.

N.B.: Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datore di lavoro deve dichiarare nella denuncia di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità. Tutte le prestazioni erogate vengono rapportate all’effettivo orario di lavoro svolto dal dipendente. In caso di lavoro part-time tutte le prestazioni saranno ridotte in maniera direttamente proporzionale. Restano sempre a carico dell’azienda le giornate festive di cui alla legge 260/49 e la ricorrenza del santo patrono, nonché le ferie ed il t.f.r.

ART. 6 – CONTRIBUTI DOVUTI

Il fondo viene alimentato da un contributo del 2,50% da calcolarsi sul monte salari lordo soggetto a contributo INPS, di cui: il 2% a carico dell’azienda e lo 0,50% a carico del lavoratori dipendenti.

ART. 7 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni decorrono dalla data di iscrizione per tutte quelle aziende che si iscrivono al momento dell’inizio dell’attività o all’atto della prima assunzione. Alle aziende che si iscrivono in tempi successivi all’inizio dell’attività o alla prima assunzione si applica un periodo di carenza di tre mesi. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedano nuovamente l’iscrizione. La non rimborsabilità si estende a tutti gli eventi, preesistenti al momento dell'iscrizione.

ART. 8 – MODALITA’ EROGAZIONE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni a favore dei lavoratori indicate nell'Accordo Sindacale del 21.11.1991 e successive modificazioni e integrazioni dovranno essere erogate dall'azienda, la quale entro i termini e con le modalità previste nel successivo art. 9, potrà richiederne il rimborso.

ART. 9 – RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE AI DIPENDENTI

A pena di decadenza, l’Azienda entro il secondo mese successivo a quello in cui ha erogato le prestazioni, dovrà chiederne il rimborso al Fondo utilizzando gli appositi modelli ( Mod.11Mod. 12). La richiesta di rimborso deve essere corredata da:

a) In caso di malattia: certificato d’inizio, continuazione e/o termine dell’evento ed eventuale ulteriore certificazione di cui all’art. 5 punto 3 “ricaduta”; documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento. Nel caso di malattia spedalizzata occorre allegare anche il certificato attestante il periodo di ricovero.
b) In caso di maternità: documentazione attestante l’inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, certificato con data presunta del parto, certificato di nascita del bambino, documentazione attestante l’importo della diaria corrisposta dall’INPS, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
c) In caso di infortunio: certificato d’inizio, certificato di continuazione e/o guarigione, busta paga del/i mese/i in cui si è verificato l'evento.
d) Nei casi di emodialisi, visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, terapie ambulatoriali, congedi per motivi familiari e per le malattie del bambino di cui alla Legge n° 53 dell'8.03.2000 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni: documentazione attestante l'episodio a mezzo di certificazione, richiesta del medico curante, busta paga del mese in cui si è verificato l'evento.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

All’impresa sono rimborsati il 100% dei contributi INPS a suo carico, gravanti sulle prestazioni a favore dei dipendenti. Tale rimborso sarà effettuato contestualmente a quello riguardante le prestazioni di cui all’art.9 osservandone le condizioni.
Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti dei ratei delle mensilità aggiuntive (13° e 14° se spettante). In caso di “maternità” i ratei sono rimborsati in misura intera anche quando l’integrazione dell’I.N.P.S. è pari all’intera retribuzione.
I rimborsi saranno effettuati alle Imprese dopo aver verificato che:
- i lavoratori siano iscritti e abbiano diritto alle prestazioni;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.
Nel caso in cui tali condizioni non sussistono l’azienda perde il diritto al rimborso. Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente ha diritto a ridurre i rimborsi in ragione di quanto dovuto.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Prestazione ai lavoratori, contributi, decorrenza.
ART. 11 – PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

A) Sostegno al Reddito (Art. 14).
B) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 22)
C) Formazione (Art. 23)
D) Sostegno all’occupazione (Art. 27)

ART. 12 – CONTRIBUTI DOVUTI

Il Fondo viene alimentato da un contributo dell’0,60% sul monte salari lordo; di cui l’0.40% a carico dell’azienda e lo 0,20% a carico dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, le aziende verseranno un contributo addizionale pari a:
> 6% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere C. D. E.
> 3% nei casi di sospensione di cui all’art.14 lettere A1. A2. B. F.

L’addizionale viene calcolata sul monte complessivo delle prestazioni.

• La quota di contributo dello 0,40 % (0,20 % imprese + 0,20 % dipendenti) e il contributo addizionale saranno destinati agli interventi in sostegno del reddito dei lavoratori.
• La quota di contributo dello 0,20 % sarà destinato agli interventi in sostegno delle imprese artigiane

ART. 13 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al precedente articolo 11 decorrono successivamente trascorso il periodo di carenza di 3 mesi dalla data di iscrizione. Tale norma si applica anche alle aziende dimissionarie che successivamente richiedono nuovamente l’iscrizione all’Ente.

ART. 14 – SOSTEGNO AL REDDITO.

Può essere richiesto nella misura di 80 ore nell’arco del mese e potrà essere integrato non contestualmente alla prestazione prevista ed erogata tramite FSBA/EBRET.

In applicazione dell’accordo sindacale 05/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni (accordi sindacali 30/09/1993 e 27/11/1994 e del 10/03/2010) le aziende, in caso debbano ridurre, sospendere in tutto o in parte la propria attività, possono chiedere l’intervento del fondo sostegno al reddito il quale, nei casi di interruzione dell’attività produttiva, interviene come segue (cause integrabili):

a1) - Eventi atmosferici che coinvolgano imprese aventi sede fissa e che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell’attività;
a2) - Eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio ecc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno.
b) - interruzione dell'erogazione delle Fonti Energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
c) - mancanza di Lavoro;
d) - riconversioni derivanti da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazioni tecnologica interni all’impresa;
e) - sospensioni derivanti da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui singoli luoghi di lavoro;
f) - gravi calamità (es. incendio, sisma, allagamento, ecc.).

ART. 15 - INTERVENTO

• Integrazione dell’80% della retribuzione lorda, normalmente corrisposta, per un periodo massimo di 9 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti.
• Tale limite è esteso a 13 settimane ad azienda nell’arco dei 12 mesi precedenti, nella ipotesi in cui l’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia fatto ricorso all’intervento del FSR.
• Il periodo massimo di intervento (9 o 13 settimane) va calcolato nei dodici mesi precedenti ed esso sarà autorizzato per il numero delle settimane e/o giorni costituenti la differenza tra le 9/13 settimane e quanto già goduto nei 12 mesi precedenti.
• Nei casi di grave crisi settoriale, non legata a fenomeni stagionali o ciclici, di riconversione, di gravi calamità – eccezionalmente - l’intervento può essere esteso fino a 26 settimane ad azienda, su parere della Commissione Sostegno al Reddito.
• Per eventi atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, etc.) che impediscano di svolgere la propria mansione ai lavoratori impiegati in cantieri esterni alla sede dell’azienda e impossibilitati a svolgere altra attività lavorativa all’interno, l’intervento è limitato a 2 settimane ad azienda, nell’arco dei 12 mesi precedenti.

ART. 16 - RICHIESTA DI INTERVENTO NEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL SOSTEGNO AL REDDITO

Per le aziende di nuova iscrizione, nel caso faccia ricorso al FSR nei primi 12 mesi, saranno autorizzati interventi in dodicesimi e l’eventuale periodo di carenza iniziale (3 mesi) è considerato utile ai fini di tale calcolo.

ART. 17 - RATEI 13° E 14° MENSILITÀ

Per i periodi di intervento (sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa) i lavoratori matureranno i ratei (13° e 14° se spettante) per intero. I ratei verranno corrisposti direttamente dall’azienda nei periodi contrattualmente stabiliti.

ART. 18 - PROCEDURA PER OTTENERE L’INTERVENTO DEL SOSTEGNO AL REDDITO ED IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 14.

Prima di attivare la procedura per il ricorso al Sostegno al Reddito o, al massimo, entro il primo giorno di sospensione, la ditta deve darne comunicazione (anche a mezzo fax, mail info@cia.si.it, pec: ciasiena@legamail.it) all'Ente medesimo ( Mod. 20/1). Le prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dovranno essere erogate dall’azienda dopo aver ottenuto regolare autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione, formulate su apposito stampato (Mod. 20/3), dovranno pervenire all’Ente, a pena di decadenza, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio dell’evento correlate da: - verbale d’accordo sindacale ( Mod. 20/2) redatto tra l’azienda ed il sindacato dei lavoratori da cui risulti il motivo per cu i si fa ricorso al Sostegno al Reddito, il numero dei dipendenti ed il periodo e/o i giorni per cui si richiede l’intervento. In tale atto deve altresì risultare se al 31 Dicembre dell’anno precedente alla richiesta di intervento risultassero ferie non godute, che dovranno necessariamente essere utilizzate prima di attivare l’intervento del Sostegno al Reddito, salvo eventi atmosferici e gravi calamità.
- copia del libro presenze ove siano evidenziate le settimane e/o i giorni di assenza a causa del verificarsi dell’evento.

ART. 19 - RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE

La Commissione del Sostegno al Reddito all’uopo preposta, esamina le pratiche ed autorizza l’intervento per il periodo e/o giorni richiesti al netto delle eventuali ferie non godute dell’anno precedente, risultanti dal verbale sindacale allegato alla richiesta di intervento e a condizione che:

- il lavoratore sia iscritto all’Ente;
- la pratica e la relativa documentazione e le motivazioni siano ritenute complete ed idonee.
Avverso le decisioni della Commissione del Sostegno al Reddito è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Integrazione Assistenza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

Art. 20 - RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE DALLE AZIENDE

La richiesta di rimborso delle prestazioni redatte su appositi moduli ( Mod. 20/4) deve essere presentata all’Ente entro 90 giorni dall’inizio del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione corredata: dalle copie delle buste paga dei lavoratori ove sia evidenziato l’importo delle prestazioni erogate; dalla copia del DM/10 INPS quietanzato relativo al mese in cui sono stati pagati i contributi sulle prestazioni. Il diritto al rimborso decade se richiesto oltre il termine di cui al primo capoverso del presente articolo.

ART. 21 – LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO

Esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione provvedendo a maggiorare gli importi dovuti per le mensilità aggiuntive ( 13° e 14° se spettante), detraendo quanto dovuto dall’azienda stessa per il contributo addizionale ai sensi dell’art. 12, rimborsando il 60% dei contributi Inps a carico dell’azienda gravanti sulle prestazioni del Fondo concesse ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 14 e del rateo (13^ e 14^ e spettante) maturato nei periodi di intervento. L’autorizzazione è valida a condizione che vi sia la ripresa produttiva per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutto il personale in forza all’inizio del periodo di sospensione; in caso contrario o qualora le richieste risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’autorizzazione già concessa sarà revocata. In tal caso l’azienda è tenuta a restituire quanto eventualmente ricevuto.

ART. 22 – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dell’impresa nei sottoelencati casi mediante concessione di contributi.

a) Consulenze aziendali
b) Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro;

Consulenze aziendali;

Il contributo erogato ad ogni singola impresa viene fissato nella misura del 25% del costo sostenuto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 800,00 non sono ammesse a contributo.
- se l'intervento riguarda la certificazione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001 e UNI EN ISO serie 14.001, 45001 e altre certificazioni di sistemi di gestione aziendale vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed i costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di qualità, a certificazione ottenuta;
- se l'intervento riguarda la riqualificazione aziendale, vengono ammessi a contributo i costi relativi alla consulenza ed all'eventuale costo sostenuto per l'ottenimento dei relativi attestati da Società autorizzate (SOA).
Il contributo viene concesso quindi esclusivamente per il rilascio della certificazione e non per il mantenimento, né per l’implementazione della medesima.
• Documentazione per il rimborso:

1. domanda al Fondo Sostegno al Reddito sul Mod. 24;
2. copia della fattura del consulente riportante analiticamente il tipo di consulenza eseguita e copia dello studio ricevuto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

Interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro;

• Intervento agevolativo: le agevolazioni possono essere ottenute a fronte di investimenti che per la loro natura siano destinate esclusivamente alla finalità di bonifica ambientale ed in genere per il miglioramento e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.
• Il contributo viene fissato nella misura del 10% del costo sostenuto con un minimo di Euro 260,00 ed un massimo di Euro 1.300,00 annui. Le spese di importo inferiore a Euro 2.600,00 non sono ammesse a contributo.
• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 23
2. copia del certificato della Cameradi Commercio di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda al Fondo Sostegno al Reddito;
3. relazione dell’imprenditore attinente la necessità e/o opportunità dell’esecuzione dell’investimento;
4. copia delle prescrizioni (se esiste) dell’ente pubblico di vigilanza (USL) attestante l’obbligatorietà alla esecuzione degli investimenti;
5. copia fatture acquisto beni di cui all’intervento agevolativo, non anteriore di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda all’Ente.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati al Fondo Sostegno al Reddito entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

ART.23 – FORMAZIONE

Rimborso per una formazione mirata alla conoscenza dei rischi ambientali e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad una formazione mirata alla riqualificazione e all'aggiornamento professionale di titolari, soci e dipendenti di imprese iscritte all’Ente, relativamente all’attività svolta dall’azienda. Il rimborso è pari ad € 750,00 annui per azienda sia che il corso sia stato effettuato dai datori di lavoro, dai dipendenti o da entrambi. Inoltre sarà erogato un contributo pari al salario corrisposto al dipendente per le ore di partecipazione al corso e sarà altresì rimborsato il 60% dei contributi Inps a loro carico, come da tabella sottostante.

• Requisiti oggettivi:
Consistono nella effettuazione di almeno uno degli interventi appresso specificati:

a. effettuazione di corsi di formazione professionale in materia di rischi ambientali, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti sia ai dipendenti, datori di lavoro e/o soci.
b. Corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale rivolti a lavoratori dipendenti, titolari e/o soci occupati in imprese iscritte all’Ente. Il contributo massimo per ogni dipendente viene fissato:

Al raggiungimento del massimale di € 750,00 sarà rimborsato il solo costo ore del salario del lavoratore.

• Documentazione per il rimborso:

1. domanda predisposta sul Mod. 31;
2. copia della fattura pagata dall’azienda ove siano evidenziati la natura del corso, la durata, le persone che vi hanno partecipato, ed il costo a persona;
3. copia degli attestati o certificazione di partecipazione ai corsi di formazione;
4. copia della busta paga del periodo dalla quale risulti il numero delle ore impiegate nei corsi ed il salario corrisposto.
Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

ART. 24 – MODALITA’ EROGAZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui all’art. 23, saranno erogate ai lavoratori dipendenti dai rispettivi datori di lavoro, i quali, entro i termini e con le modalità previste nel successivo art. 25, potranno chiedere il rimborso all’Ente.

ART. 25 – RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI

I datori di lavoro devono chiedere il rimborso delle prestazioni erogate entro 90 giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura relativa all’esecuzione del corso o dei corsi. Il diritto al rimborso decade se non è rispettato il termine di cui al capoverso precedente e comunque quando non vi sia stata completa partecipazione a tutte le ore di insegnamento. Alla richiesta di rimborso, redatta su modulistica predisposta dall’Ente (Mod. 31) devono essere allegati i documenti previsti.

ART. 26 – LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI

L’Ente, esaminate le richieste di rimborso, riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale provvede rimborsare all’azienda, nei limiti previsti dal presente regolamento, quanto segue:

1) il salario erogato ai dipendenti;
2) il 60% dei contributi INPS a carico dell’azienda dovuti sui salari di cui al punto 1);
3) il costo dei corsi.

I rimborsi saranno effettuati alle imprese dopo aver verificato che:

- i lavoratori siano iscritti;
- la posizione contributiva dell’azienda sia regolare.

Nel caso in cui tali condizioni non esistano, l’azienda perde il diritto al rimborso.
Qualora le richieste di rimborso risultassero in tutto o in parte inesatte o infondate l’Ente si riserva di ridurre i rimborsi in ragione del pregiudizio subito.
Resta valida l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa per le somme eventualmente corrisposte e non dovute in base a quanto previsto dalle norme statutarie e del presente regolamento.

ART. 27 – SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

Contributo a fondo perduto finalizzato alla conferma dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito al raggiungimento della qualifica.

Entità dell’intervento: Euro 1.000,00=

• Modalità di erogazione: Euro 500,00 all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Euro 500,00 al raggiungimento del sesto mese di anzianità nella nuova qualifica (da riproporzionare in caso di part time). La prestazione è erogata a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
• Documentazione per il rimborso:

1. domanda all’Ente sul Mod. 28;
2. copia della busta paga del mese in cui l’apprendista passa in qualifica e quella del 7° mese successivo.

Le richieste di rimborso delle prestazioni, dovranno essere presentati all’Ente entro e non oltre 90 giorni dalla fine del mese nel quale è avvenuto l’evento o dalla data dell’ultimo documento, allegando la certificazione prevista.

ART. 28 – LIMITI DELLE PRESTAZIONI DELL’ENTE

In ogni caso tutte le prestazioni sono effettuate fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie complessive dell’Ente comprendendovi anche le eventuali riserve.

ART. 29 – QUOTE PARITETICHE DI SERVIZIO

Le aziende iscritte all’Ente sono tenute al versamento delle quote paritetiche di servizio di cui all’accordo sindacale 21/11/1991 e successive modificazioni tali quote sono pari allo 0,60% da calcolarsi sul monte salario lordo imponibile di cui:
• 0,30% a carico del datore di lavoro;
• 0,30% a carico dei lavoratori dipendenti.

Il Consiglio provvederà a ripartire e liquidare le quote paritetiche di servizio destinandole alle Associazioni degli Artigiani e alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie dell’accordo sindacale del 21/11/1991 nella seguente misura:
• il 50% del gettito alle associazioni provinciali degli artigiani;
• il 50% del gettito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

FORMAZIONE

Rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Maggiori informazioni..

OPTA

Commissione Bilaterale Paritetica per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori (Art. 51 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

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