FONDO ASSISTENZA

Mutualizza i costi contrattuali che le aziende artigiane devono sostenere nei casi di malattia, infortunio, maternità, ecc.

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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Sostiene le imprese nei casi di calamità naturali, mancanza di lavoro, ecc. per la salvaguardia del patrimonio di professionalità delle imprese e dei loro dipendenti.

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STATUTO

STATUTO C.I.A. – CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA PER DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ENTE - DENOMINAZIONE

In conformità dell'art. 7 parte seconda - Operai - del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane della Provincia di Siena stipulato il 24.8.1973 e successivi accordi integrativi Provinciali è costituito l'Ente denominato "Cassa Integrazione Assistenza" per dipendenti da Aziende Artigiane della Provincia di Siena. L'Ente, senza scopo di lucro, è di tipo associativo con natura sindacale e di categoria ed è di diretta emanazione delle Associazioni Provinciali Sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e delle Associazioni Provinciali di Categoria: C.N.A. - Unione Provinciale Senese Artigiani e CONFARTIGIANATO --Associazione Provinciale Artigianato Senese.

ART. 2 - SEDE COMPITI E DURATA

L 'Ente non persegue finalità di lucro ha sede in Siena, via Garibaldi 70 e adempie i compiti indicati nel presente Statuto e secondo le norme del regolamento, interviene a favore delle aziende artigiane che sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano la loro attività nella provincia. La Cassa può estendere le sue prestazioni anche ad altre categorie previste all'art. 1 dell'accordo provinciale 18.4.1974 e successive modificazioni. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SOCI

Sono Soci dell’Ente le Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all’articolo 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. Le quote dei contributi versati dalle aziende e dai dipendenti non sono in ogni caso rivalutabili e non danno nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né durante la vita dell’Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

ART.4 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti eleggono domicilio legale presso la sede dell'Ente per quanto riguarda i servizi dell' Ente stesso.

ART. 5 - SCOPI

L'Ente, che non ha scopi di lucro, al fine di mutualizzare a favore delle imprese iscritte sia gli oneri contrattuali eccedenti le prestazioni riservate ai lavoratori dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali obbligatori, sia ulteriori e diversi oneri comunque a carico delle imprese, ha le seguenti finalità:

a) gestione del contributo a favore degli aderenti di cui all'accordo 18. 4 1974 e successive modificazioni o di altri che eventualmente venissero demandati dalle Associazioni Sindacali e di Categoria firmatarie dei Contratti stessi.
b) Amministrazione del contributo paritetico (quota di Servizio) per conto delle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973;
c) Mutualizzazione degli oneri derivanti ai datori di lavoro dalle forme di integrazione assistenziali e sociali a favore dei lavoratori che verranno demandate dalle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973, anche se non previste dagli Istituti Assicurativi e mutualistici, morali e culturali obbligatori;
d) Rappresentanza istituzionale dell'Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
e) Valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
f) Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
g) Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e/o le Associazioni Sindacali dei lavoratori;
h) Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell'attività dell'Ente;
i) Gestione di ogni altra competenza demandata da Accordi interconfederali e/o categoriali.
L'Ente, inoltre potrà svolgere in aggiunta a quelle sopra descritte, attività connesse e complementari di natura commerciale, comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
l) Acquisizione di beni immobili per uso strumentale;
m) Partecipazione alle politiche formative provinciali, regionali e Comunitarie;
n) Sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi;
o) Progettazione e/o realizzazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
p) Promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano.
q) Costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie di Società e/o Consorzi ed Enti che per loro natura e scopo sociale siano integrative e/o complementari alle finalità della C.I.A.

ART. 6 - STRUMENTI

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

ART. 7 - CONTRIBUTI

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori loro dipendenti sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro stipulati dalle Associazioni Provinciali Sindacali e dalle Associazioni Provinciali di Categoria. Le percentuali o quote di contributo a carico del lavoratore devono essere trattenute dal salario corrisposto ad ogni periodo di paga da parte del rispettivo datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale versamento dei contributi a carico suo e dei dipendenti, che devono affluire all'Ente. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge e regolamenti atti ad ottenere, anche coattivamente, dallo stesso gli adempimenti che già gli competono. In ogni caso l'Ente non è responsabile verso i lavoratori del mancato o inesatto versamento da parte del datore di lavoro dei contributi stabiliti.

ART. 8 - PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITÀ

Fermo rimanendo il principio di pariteticità in relazione ad ogni designazione e/o nomina riguardante gli organi sociali, viene stabilito che sia per le Associazioni Provinciali di Categoria sia per quelle Sindacali nei loro rapporti vige un riconosciuto principio di rappresentatività in percentuale rispetto agli accordi tra le parti sindacali e datoriali che verranno sottoscritti singolarmente. Quanto riconosciuto negli accordi troverà inoltre applicazione, quando sia necessario esercitare diritti, oneri, ripartire attivi/passivi, attività e, comunque, per quanto altro scaturente dalla attività sociale svolta.

ART. 9 - ORGANI DELL'ENTE

Organi dell'Ente sono: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, i rispettivi Presidenti, i Vicepresidenti, ed il Collegio Sindacale.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da almeno un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 3. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi in base agli accordi sottoscritti.

ART. 11 - POTERI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’Assemblea di:

- eleggere il proprio Presidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè il Collegio dei Sindaci Revisori
- provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi dell'Ente previsti nel presente Statuto;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso e rimborsi spese per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
- Approvazione modifiche/integrazioni dello statuto.

ART. 12 - RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente,dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 50% dei soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente che si avvarrà del Direttore in funzione di segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è organo paritetico composto da 8 membri effettivi e 6 supplenti nominati dall'Assemblea su designazione: di n.4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni di Categoria – C.N.A. Unione Provinciale Senese degli Artigiani e CONFARTIGIANATO Associazione Provinciale Artigianato Senese; di n. 4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni Sindacali Provinciali Senesi CGIL - CISL - UIL. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività che esso dovrà svolgere, potrà ripartirsi in commissioni tenendo presente la rappresentatività paritetica, nonché nominare sottocommissioni paritetiche in ordine ai compiti allo stesso demandati dalla lettera e) del successivo art. 15.

ART. 14 - DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni designanti provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria, straordinaria e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) - eleggere il proprio Presidente fra i consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali;
b) - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
d) - curare e provvedere all'impiego dei Fondi dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
e) - provvedere alla formazione, alla amministrazione e gestione di altri eventuali fondi che venissero demandati all'Ente dalle Organizzazioni competenti;
f) - curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
g) - deliberare azioni in sede amministrativa e giudiziaria;
h) - assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuto presente il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'Art. 1 e successive modifiche.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.14.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale. Spetta inoltre al Presidente:

a) - rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;
b) - sovrintendere alla applicazione del presente statuto;
c) - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e presiedere le adunanze;
d) - provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni;
e) - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Consiglio di Amministrazione.
f) – svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento i compiti del Presidente saranno svolti dal Vicepresidente

ART. 17 - VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vicepresidente dura in carica tre anni.
Spetta al Vicepresidente sostituire Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 18 - CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre componenti il Consiglio stesso o dal Presidente del Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Partecipano al Consiglio con parere consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Direttore che funge da segretario.

ART. 19 - DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 20 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il trattamento economico, su delega dello stesso ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente. Partecipa con funzioni consultive e di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea ed è il responsabile del personale.

ART. 21 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi designati uno dalle Associazioni Provinciali di Categoria degli Artigiani, uno dalle Associazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori ed uno, che ne è il Presidente, scelto di comune accordo tra le due parti. Le predette associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte dei lavoratori e uno di parte dei datori di lavoro), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. Alla loro scadenza possono essere riconfermati. Ai Sindaci verrà corrisposto un compenso annuale il cui importo sarà determinato, al momento della loro nomina e per l’intero periodo di durata del loro ufficio, dall'assemblea.

ART. 22 - ATTRIBUZIONE DEI SINDACI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 - 2404 - 2405 2407 del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il Bilancio e consuntivo dell'Ente per controllare la rispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente un volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

ART. 23 - AVVISI E MODALITÀ OPERATIVE DELLE RIUNIONI COLLEGIALI

Tutti gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza od al domicilio formalmente dichiarato, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica certificata, la mail. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

ART. 24 - PERSONALE

La responsabilità gestionale ed organizzativa del personale spetta al Direttore. La assunzione e la revoca del personale impiegatizio da adibire agli uffici Amministrativi dell'Ente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore. Il trattamento economico e previdenziale del personale dipendente dalla Cassa è determinato da apposito contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore in conformità alle leggi e tenuto presente il contratto collettivo di lavoro vigente nel settore.

ART. 25 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

a) - dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo, vengono in proprietà dell'Ente;
b) - dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti. I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in Titoli di Stato o da questi garantiti, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

ART. 26 - RICAVI E RENDITE

I ricavi e le rendite dell'Ente sono costituite:

a) - dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5;
b) - dagli interessi attivi;
c) - dalle penalità applicate a norma di regolamento per ritardato versamento dei contributi;
d) - dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di una immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Ente.
e) - dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in proprietà dell'Ente;
f) - da eventuali rendite patrimoniali.

ART. 27 - GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quelle di cui alla prima parte della lettera d). Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e firmato:
- dal Direttore per le somme rientranti nella ordinaria amministrazione ivi compresi i pagamenti afferenti le prestazioni del fondo assistenza e del fondo sostegno al reddito previa autorizzazione delle Commissioni competenti;
- dal Presidente e Vicepresidente congiuntamente nelle ipotesi di straordinaria amministrazione. Tra le spese di Gestione dell’Ente sono da ricomprendere anche le quote di servizio alle Associazioni di Categoria e Sindacali.

ART. 28 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari dell'Ente nonché dei fondi eventualmente gestiti dallo stesso, hanno inizio dal primo di gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre dell'anno stesso. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Direttore, provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' Ente e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Detto bilancio deve essere approvato entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sia il progetto di bilancio preventivo che consuntivo, devono essere inviati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, alle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all'art. 1 Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e lo stato patrimoniale, analogamente quello preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio cui si riferisce. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell 'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell'Ente potrà essere disposta dietro conforme deliberazione alla unanimità delle Associazioni Provinciali di cui all'Art. 1 che ne hanno promosso la costituzione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, le Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione verrà devoluto alle Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 che hanno promosso la costituzione dell’Ente.

ART. 30 - REGOLAMENTO

Le norme di cui al presente statuto saranno integrate da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria.

ART. 31 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea

ART. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

In conformità dell'art. 7 parte seconda - Operai - del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane della Provincia di Siena stipulato il 24.8.1973 e successivi accordi integrativi Provinciali è costituito l'Ente denominato "Cassa Integrazione Assistenza" per dipendenti da Aziende Artigiane della Provincia di Siena. L'Ente, senza scopo di lucro, è di tipo associativo con natura sindacale e di categoria ed è di diretta emanazione delle Associazioni Provinciali Sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e delle Associazioni Provinciali di Categoria: C.N.A. - Unione Provinciale Senese Artigiani e CONFARTIGIANATO --Associazione Provinciale Artigianato Senese.
L 'Ente non persegue finalità di lucro ha sede in Siena, via Garibaldi 70 e adempie i compiti indicati nel presente Statuto e secondo le norme del regolamento, interviene a favore delle aziende artigiane che sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano la loro attività nella provincia. La Cassa può estendere le sue prestazioni anche ad altre categorie previste all'art. 1 dell'accordo provinciale 18.4.1974 e successive modificazioni. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.
Sono Soci dell’Ente le Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all’articolo 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. Le quote dei contributi versati dalle aziende e dai dipendenti non sono in ogni caso rivalutabili e non danno nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né durante la vita dell’Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti eleggono domicilio legale presso la sede dell'Ente per quanto riguarda i servizi dell' Ente stesso.
L'Ente, che non ha scopi di lucro, al fine di mutualizzare a favore delle imprese iscritte sia gli oneri contrattuali eccedenti le prestazioni riservate ai lavoratori dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali obbligatori, sia ulteriori e diversi oneri comunque a carico delle imprese, ha le seguenti finalità:

a) gestione del contributo a favore degli aderenti di cui all'accordo 18. 4 1974 e successive modificazioni o di altri che eventualmente venissero demandati dalle Associazioni Sindacali e di Categoria firmatarie dei Contratti stessi.
b) Amministrazione del contributo paritetico (quota di Servizio) per conto delle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973;
c) Mutualizzazione degli oneri derivanti ai datori di lavoro dalle forme di integrazione assistenziali e sociali a favore dei lavoratori che verranno demandate dalle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973, anche se non previste dagli Istituti Assicurativi e mutualistici, morali e culturali obbligatori;
d) Rappresentanza istituzionale dell'Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
e) Valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
f) Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
g) Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e/o le Associazioni Sindacali dei lavoratori;
h) Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell'attività dell'Ente;
i) Gestione di ogni altra competenza demandata da Accordi interconfederali e/o categoriali.
L'Ente, inoltre potrà svolgere in aggiunta a quelle sopra descritte, attività connesse e complementari di natura commerciale, comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
l) Acquisizione di beni immobili per uso strumentale;
m) Partecipazione alle politiche formative provinciali, regionali e Comunitarie;
n) Sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi;
o) Progettazione e/o realizzazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
p) Promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano.
q) Costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie di Società e/o Consorzi ed Enti che per loro natura e scopo sociale siano integrative e/o complementari alle finalità della C.I.A.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori loro dipendenti sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro stipulati dalle Associazioni Provinciali Sindacali e dalle Associazioni Provinciali di Categoria. Le percentuali o quote di contributo a carico del lavoratore devono essere trattenute dal salario corrisposto ad ogni periodo di paga da parte del rispettivo datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale versamento dei contributi a carico suo e dei dipendenti, che devono affluire all'Ente. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge e regolamenti atti ad ottenere, anche coattivamente, dallo stesso gli adempimenti che già gli competono. In ogni caso l'Ente non è responsabile verso i lavoratori del mancato o inesatto versamento da parte del datore di lavoro dei contributi stabiliti.
Fermo rimanendo il principio di pariteticità in relazione ad ogni designazione e/o nomina riguardante gli organi sociali, viene stabilito che sia per le Associazioni Provinciali di Categoria sia per quelle Sindacali nei loro rapporti vige un riconosciuto principio di rappresentatività in percentuale rispetto agli accordi tra le parti sindacali e datoriali che verranno sottoscritti singolarmente. Quanto riconosciuto negli accordi troverà inoltre applicazione, quando sia necessario esercitare diritti, oneri, ripartire attivi/passivi, attività e, comunque, per quanto altro scaturente dalla attività sociale svolta.
Organi dell'Ente sono: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, i rispettivi Presidenti, i Vicepresidenti, ed il Collegio Sindacale.
L’Assemblea è composta da almeno un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 3. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi in base agli accordi sottoscritti.
Spetta all’Assemblea di:

- eleggere il proprio Presidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè il Collegio dei Sindaci Revisori
- provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi dell'Ente previsti nel presente Statuto;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso e rimborsi spese per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
- Approvazione modifiche/integrazioni dello statuto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente,dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 50% dei soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente che si avvarrà del Direttore in funzione di segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è organo paritetico composto da 8 membri effettivi e 6 supplenti nominati dall'Assemblea su designazione: di n.4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni di Categoria – C.N.A. Unione Provinciale Senese degli Artigiani e CONFARTIGIANATO Associazione Provinciale Artigianato Senese; di n. 4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni Sindacali Provinciali Senesi CGIL - CISL - UIL. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività che esso dovrà svolgere, potrà ripartirsi in commissioni tenendo presente la rappresentatività paritetica, nonché nominare sottocommissioni paritetiche in ordine ai compiti allo stesso demandati dalla lettera e) del successivo art. 15.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni designanti provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria, straordinaria e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) - eleggere il proprio Presidente fra i consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali;
b) - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
d) - curare e provvedere all'impiego dei Fondi dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
e) - provvedere alla formazione, alla amministrazione e gestione di altri eventuali fondi che venissero demandati all'Ente dalle Organizzazioni competenti;
f) - curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
g) - deliberare azioni in sede amministrativa e giudiziaria;
h) - assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuto presente il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'Art. 1 e successive modifiche.
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.14.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale. Spetta inoltre al Presidente:

a) - rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;
b) - sovrintendere alla applicazione del presente statuto;
c) - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e presiedere le adunanze;
d) - provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni;
e) - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Consiglio di Amministrazione.
f) – svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento i compiti del Presidente saranno svolti dal Vicepresidente
Il Vicepresidente dura in carica tre anni.
Spetta al Vicepresidente sostituire Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre componenti il Consiglio stesso o dal Presidente del Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Partecipano al Consiglio con parere consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Direttore che funge da segretario.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il trattamento economico, su delega dello stesso ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente. Partecipa con funzioni consultive e di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea ed è il responsabile del personale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi designati uno dalle Associazioni Provinciali di Categoria degli Artigiani, uno dalle Associazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori ed uno, che ne è il Presidente, scelto di comune accordo tra le due parti. Le predette associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte dei lavoratori e uno di parte dei datori di lavoro), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. Alla loro scadenza possono essere riconfermati. Ai Sindaci verrà corrisposto un compenso annuale il cui importo sarà determinato, al momento della loro nomina e per l’intero periodo di durata del loro ufficio, dall'assemblea.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 - 2404 - 2405 2407 del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il Bilancio e consuntivo dell'Ente per controllare la rispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente un volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
Tutti gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza od al domicilio formalmente dichiarato, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica certificata, la mail. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.
La responsabilità gestionale ed organizzativa del personale spetta al Direttore. La assunzione e la revoca del personale impiegatizio da adibire agli uffici Amministrativi dell'Ente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore. Il trattamento economico e previdenziale del personale dipendente dalla Cassa è determinato da apposito contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore in conformità alle leggi e tenuto presente il contratto collettivo di lavoro vigente nel settore.
Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

a) - dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo, vengono in proprietà dell'Ente;
b) - dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti. I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in Titoli di Stato o da questi garantiti, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.
I ricavi e le rendite dell'Ente sono costituite:

a) - dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5;
b) - dagli interessi attivi;
c) - dalle penalità applicate a norma di regolamento per ritardato versamento dei contributi;
d) - dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di una immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Ente.
e) - dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in proprietà dell'Ente;
f) - da eventuali rendite patrimoniali.
Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quelle di cui alla prima parte della lettera d). Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e firmato:
- dal Direttore per le somme rientranti nella ordinaria amministrazione ivi compresi i pagamenti afferenti le prestazioni del fondo assistenza e del fondo sostegno al reddito previa autorizzazione delle Commissioni competenti;
- dal Presidente e Vicepresidente congiuntamente nelle ipotesi di straordinaria amministrazione. Tra le spese di Gestione dell’Ente sono da ricomprendere anche le quote di servizio alle Associazioni di Categoria e Sindacali.
Gli esercizi finanziari dell'Ente nonché dei fondi eventualmente gestiti dallo stesso, hanno inizio dal primo di gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre dell'anno stesso. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Direttore, provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' Ente e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Detto bilancio deve essere approvato entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sia il progetto di bilancio preventivo che consuntivo, devono essere inviati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, alle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all'art. 1 Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e lo stato patrimoniale, analogamente quello preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio cui si riferisce. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell 'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
La messa in liquidazione dell'Ente potrà essere disposta dietro conforme deliberazione alla unanimità delle Associazioni Provinciali di cui all'Art. 1 che ne hanno promosso la costituzione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, le Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione verrà devoluto alle Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 che hanno promosso la costituzione dell’Ente.
Le norme di cui al presente statuto saranno integrate da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria.
Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ENTE - DENOMINAZIONE

In conformità dell'art. 7 parte seconda - Operai - del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane della Provincia di Siena stipulato il 24.8.1973 e successivi accordi integrativi Provinciali è costituito l'Ente denominato "Cassa Integrazione Assistenza" per dipendenti da Aziende Artigiane della Provincia di Siena. L'Ente, senza scopo di lucro, è di tipo associativo con natura sindacale e di categoria ed è di diretta emanazione delle Associazioni Provinciali Sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e delle Associazioni Provinciali di Categoria: C.N.A. - Unione Provinciale Senese Artigiani e CONFARTIGIANATO --Associazione Provinciale Artigianato Senese.

ART. 2 - SEDE COMPITI E DURATA

L 'Ente non persegue finalità di lucro ha sede in Siena, via Garibaldi 70 e adempie i compiti indicati nel presente Statuto e secondo le norme del regolamento, interviene a favore delle aziende artigiane che sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano la loro attività nella provincia. La Cassa può estendere le sue prestazioni anche ad altre categorie previste all'art. 1 dell'accordo provinciale 18.4.1974 e successive modificazioni. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SOCI

Sono Soci dell’Ente le Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all’articolo 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. Le quote dei contributi versati dalle aziende e dai dipendenti non sono in ogni caso rivalutabili e non danno nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né durante la vita dell’Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

ART.4 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti eleggono domicilio legale presso la sede dell'Ente per quanto riguarda i servizi dell' Ente stesso.

ART. 5 - SCOPI

L'Ente, che non ha scopi di lucro, al fine di mutualizzare a favore delle imprese iscritte sia gli oneri contrattuali eccedenti le prestazioni riservate ai lavoratori dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali obbligatori, sia ulteriori e diversi oneri comunque a carico delle imprese, ha le seguenti finalità:

a) gestione del contributo a favore degli aderenti di cui all'accordo 18. 4 1974 e successive modificazioni o di altri che eventualmente venissero demandati dalle Associazioni Sindacali e di Categoria firmatarie dei Contratti stessi.
b) Amministrazione del contributo paritetico (quota di Servizio) per conto delle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973;
c) Mutualizzazione degli oneri derivanti ai datori di lavoro dalle forme di integrazione assistenziali e sociali a favore dei lavoratori che verranno demandate dalle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973, anche se non previste dagli Istituti Assicurativi e mutualistici, morali e culturali obbligatori;
d) Rappresentanza istituzionale dell'Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
e) Valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
f) Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
g) Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e/o le Associazioni Sindacali dei lavoratori;
h) Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell'attività dell'Ente;
i) Gestione di ogni altra competenza demandata da Accordi interconfederali e/o categoriali.
L'Ente, inoltre potrà svolgere in aggiunta a quelle sopra descritte, attività connesse e complementari di natura commerciale, comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
l) Acquisizione di beni immobili per uso strumentale;
m) Partecipazione alle politiche formative provinciali, regionali e Comunitarie;
n) Sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi;
o) Progettazione e/o realizzazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
p) Promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano.
q) Costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie di Società e/o Consorzi ed Enti che per loro natura e scopo sociale siano integrative e/o complementari alle finalità della C.I.A.

ART. 6 - STRUMENTI

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

ART. 7 - CONTRIBUTI

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori loro dipendenti sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro stipulati dalle Associazioni Provinciali Sindacali e dalle Associazioni Provinciali di Categoria. Le percentuali o quote di contributo a carico del lavoratore devono essere trattenute dal salario corrisposto ad ogni periodo di paga da parte del rispettivo datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale versamento dei contributi a carico suo e dei dipendenti, che devono affluire all'Ente. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge e regolamenti atti ad ottenere, anche coattivamente, dallo stesso gli adempimenti che già gli competono. In ogni caso l'Ente non è responsabile verso i lavoratori del mancato o inesatto versamento da parte del datore di lavoro dei contributi stabiliti.

ART. 8 - PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITÀ

Fermo rimanendo il principio di pariteticità in relazione ad ogni designazione e/o nomina riguardante gli organi sociali, viene stabilito che sia per le Associazioni Provinciali di Categoria sia per quelle Sindacali nei loro rapporti vige un riconosciuto principio di rappresentatività in percentuale rispetto agli accordi tra le parti sindacali e datoriali che verranno sottoscritti singolarmente. Quanto riconosciuto negli accordi troverà inoltre applicazione, quando sia necessario esercitare diritti, oneri, ripartire attivi/passivi, attività e, comunque, per quanto altro scaturente dalla attività sociale svolta.

ART. 9 - ORGANI DELL'ENTE

Organi dell'Ente sono: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, i rispettivi Presidenti, i Vicepresidenti, ed il Collegio Sindacale.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da almeno un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 3. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi in base agli accordi sottoscritti.

ART. 11 - POTERI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’Assemblea di:

- eleggere il proprio Presidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè il Collegio dei Sindaci Revisori
- provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi dell'Ente previsti nel presente Statuto;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso e rimborsi spese per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
- Approvazione modifiche/integrazioni dello statuto.

ART. 12 - RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente,dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 50% dei soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente che si avvarrà del Direttore in funzione di segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è organo paritetico composto da 8 membri effettivi e 6 supplenti nominati dall'Assemblea su designazione: di n.4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni di Categoria – C.N.A. Unione Provinciale Senese degli Artigiani e CONFARTIGIANATO Associazione Provinciale Artigianato Senese; di n. 4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni Sindacali Provinciali Senesi CGIL - CISL - UIL. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività che esso dovrà svolgere, potrà ripartirsi in commissioni tenendo presente la rappresentatività paritetica, nonché nominare sottocommissioni paritetiche in ordine ai compiti allo stesso demandati dalla lettera e) del successivo art. 15.

ART. 14 - DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni designanti provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria, straordinaria e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) - eleggere il proprio Presidente fra i consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali;
b) - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
d) - curare e provvedere all'impiego dei Fondi dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
e) - provvedere alla formazione, alla amministrazione e gestione di altri eventuali fondi che venissero demandati all'Ente dalle Organizzazioni competenti;
f) - curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
g) - deliberare azioni in sede amministrativa e giudiziaria;
h) - assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuto presente il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'Art. 1 e successive modifiche.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.14.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale. Spetta inoltre al Presidente:

a) - rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;
b) - sovrintendere alla applicazione del presente statuto;
c) - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e presiedere le adunanze;
d) - provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni;
e) - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Consiglio di Amministrazione.
f) – svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento i compiti del Presidente saranno svolti dal Vicepresidente

ART. 17 - VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vicepresidente dura in carica tre anni.
Spetta al Vicepresidente sostituire Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 18 - CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre componenti il Consiglio stesso o dal Presidente del Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Partecipano al Consiglio con parere consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Direttore che funge da segretario.

ART. 19 - DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 20 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il trattamento economico, su delega dello stesso ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente. Partecipa con funzioni consultive e di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea ed è il responsabile del personale.

ART. 21 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi designati uno dalle Associazioni Provinciali di Categoria degli Artigiani, uno dalle Associazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori ed uno, che ne è il Presidente, scelto di comune accordo tra le due parti. Le predette associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte dei lavoratori e uno di parte dei datori di lavoro), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. Alla loro scadenza possono essere riconfermati. Ai Sindaci verrà corrisposto un compenso annuale il cui importo sarà determinato, al momento della loro nomina e per l’intero periodo di durata del loro ufficio, dall'assemblea.

ART. 22 - ATTRIBUZIONE DEI SINDACI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 - 2404 - 2405 2407 del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il Bilancio e consuntivo dell'Ente per controllare la rispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente un volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

ART. 23 - AVVISI E MODALITÀ OPERATIVE DELLE RIUNIONI COLLEGIALI

Tutti gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza od al domicilio formalmente dichiarato, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica certificata, la mail. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

ART. 24 - PERSONALE

La responsabilità gestionale ed organizzativa del personale spetta al Direttore. La assunzione e la revoca del personale impiegatizio da adibire agli uffici Amministrativi dell'Ente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore. Il trattamento economico e previdenziale del personale dipendente dalla Cassa è determinato da apposito contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore in conformità alle leggi e tenuto presente il contratto collettivo di lavoro vigente nel settore.

ART. 25 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

a) - dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo, vengono in proprietà dell'Ente;
b) - dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti. I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in Titoli di Stato o da questi garantiti, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

ART. 26 - RICAVI E RENDITE

I ricavi e le rendite dell'Ente sono costituite:

a) - dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5;
b) - dagli interessi attivi;
c) - dalle penalità applicate a norma di regolamento per ritardato versamento dei contributi;
d) - dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di una immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Ente.
e) - dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in proprietà dell'Ente;
f) - da eventuali rendite patrimoniali.

ART. 27 - GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quelle di cui alla prima parte della lettera d). Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e firmato:
- dal Direttore per le somme rientranti nella ordinaria amministrazione ivi compresi i pagamenti afferenti le prestazioni del fondo assistenza e del fondo sostegno al reddito previa autorizzazione delle Commissioni competenti;
- dal Presidente e Vicepresidente congiuntamente nelle ipotesi di straordinaria amministrazione. Tra le spese di Gestione dell’Ente sono da ricomprendere anche le quote di servizio alle Associazioni di Categoria e Sindacali.

ART. 28 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari dell'Ente nonché dei fondi eventualmente gestiti dallo stesso, hanno inizio dal primo di gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre dell'anno stesso. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Direttore, provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' Ente e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Detto bilancio deve essere approvato entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sia il progetto di bilancio preventivo che consuntivo, devono essere inviati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, alle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all'art. 1 Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e lo stato patrimoniale, analogamente quello preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio cui si riferisce. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell 'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell'Ente potrà essere disposta dietro conforme deliberazione alla unanimità delle Associazioni Provinciali di cui all'Art. 1 che ne hanno promosso la costituzione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, le Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione verrà devoluto alle Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 che hanno promosso la costituzione dell’Ente.

ART. 30 - REGOLAMENTO

Le norme di cui al presente statuto saranno integrate da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria.

ART. 31 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea

ART. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

In conformità dell'art. 7 parte seconda - Operai - del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane della Provincia di Siena stipulato il 24.8.1973 e successivi accordi integrativi Provinciali è costituito l'Ente denominato "Cassa Integrazione Assistenza" per dipendenti da Aziende Artigiane della Provincia di Siena. L'Ente, senza scopo di lucro, è di tipo associativo con natura sindacale e di categoria ed è di diretta emanazione delle Associazioni Provinciali Sindacali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e delle Associazioni Provinciali di Categoria: C.N.A. - Unione Provinciale Senese Artigiani e CONFARTIGIANATO --Associazione Provinciale Artigianato Senese.
L 'Ente non persegue finalità di lucro ha sede in Siena, via Garibaldi 70 e adempie i compiti indicati nel presente Statuto e secondo le norme del regolamento, interviene a favore delle aziende artigiane che sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano la loro attività nella provincia. La Cassa può estendere le sue prestazioni anche ad altre categorie previste all'art. 1 dell'accordo provinciale 18.4.1974 e successive modificazioni. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.
Sono Soci dell’Ente le Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all’articolo 1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. Le quote dei contributi versati dalle aziende e dai dipendenti non sono in ogni caso rivalutabili e non danno nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né durante la vita dell’Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
La rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti eleggono domicilio legale presso la sede dell'Ente per quanto riguarda i servizi dell' Ente stesso.
L'Ente, che non ha scopi di lucro, al fine di mutualizzare a favore delle imprese iscritte sia gli oneri contrattuali eccedenti le prestazioni riservate ai lavoratori dagli Istituti Previdenziali ed Assistenziali obbligatori, sia ulteriori e diversi oneri comunque a carico delle imprese, ha le seguenti finalità:

a) gestione del contributo a favore degli aderenti di cui all'accordo 18. 4 1974 e successive modificazioni o di altri che eventualmente venissero demandati dalle Associazioni Sindacali e di Categoria firmatarie dei Contratti stessi.
b) Amministrazione del contributo paritetico (quota di Servizio) per conto delle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973;
c) Mutualizzazione degli oneri derivanti ai datori di lavoro dalle forme di integrazione assistenziali e sociali a favore dei lavoratori che verranno demandate dalle Associazioni Sindacali e di Categoria stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro 24.8.1973, anche se non previste dagli Istituti Assicurativi e mutualistici, morali e culturali obbligatori;
d) Rappresentanza istituzionale dell'Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;
e) Valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali;
f) Salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;
g) Sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e/o le Associazioni Sindacali dei lavoratori;
h) Organizzazione del sistema informativo e promozionale dell'attività dell'Ente;
i) Gestione di ogni altra competenza demandata da Accordi interconfederali e/o categoriali.
L'Ente, inoltre potrà svolgere in aggiunta a quelle sopra descritte, attività connesse e complementari di natura commerciale, comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
l) Acquisizione di beni immobili per uso strumentale;
m) Partecipazione alle politiche formative provinciali, regionali e Comunitarie;
n) Sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi;
o) Progettazione e/o realizzazione di modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
p) Promozione di indagini e ricerche sul comparto artigiano.
q) Costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie di Società e/o Consorzi ed Enti che per loro natura e scopo sociale siano integrative e/o complementari alle finalità della C.I.A.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori loro dipendenti sono quelli stabiliti dai contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro stipulati dalle Associazioni Provinciali Sindacali e dalle Associazioni Provinciali di Categoria. Le percentuali o quote di contributo a carico del lavoratore devono essere trattenute dal salario corrisposto ad ogni periodo di paga da parte del rispettivo datore di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale versamento dei contributi a carico suo e dei dipendenti, che devono affluire all'Ente. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione, dovrà adottare tutti i provvedimenti di legge e regolamenti atti ad ottenere, anche coattivamente, dallo stesso gli adempimenti che già gli competono. In ogni caso l'Ente non è responsabile verso i lavoratori del mancato o inesatto versamento da parte del datore di lavoro dei contributi stabiliti.
Fermo rimanendo il principio di pariteticità in relazione ad ogni designazione e/o nomina riguardante gli organi sociali, viene stabilito che sia per le Associazioni Provinciali di Categoria sia per quelle Sindacali nei loro rapporti vige un riconosciuto principio di rappresentatività in percentuale rispetto agli accordi tra le parti sindacali e datoriali che verranno sottoscritti singolarmente. Quanto riconosciuto negli accordi troverà inoltre applicazione, quando sia necessario esercitare diritti, oneri, ripartire attivi/passivi, attività e, comunque, per quanto altro scaturente dalla attività sociale svolta.
Organi dell'Ente sono: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, i rispettivi Presidenti, i Vicepresidenti, ed il Collegio Sindacale.
L’Assemblea è composta da almeno un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 3. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi in base agli accordi sottoscritti.
Spetta all’Assemblea di:

- eleggere il proprio Presidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè il Collegio dei Sindaci Revisori
- provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi dell'Ente previsti nel presente Statuto;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso e rimborsi spese per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
- Approvazione modifiche/integrazioni dello statuto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente,dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 50% dei soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente che si avvarrà del Direttore in funzione di segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è organo paritetico composto da 8 membri effettivi e 6 supplenti nominati dall'Assemblea su designazione: di n.4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni di Categoria – C.N.A. Unione Provinciale Senese degli Artigiani e CONFARTIGIANATO Associazione Provinciale Artigianato Senese; di n. 4 effettivi e n. 3 supplenti dalle Associazioni Sindacali Provinciali Senesi CGIL - CISL - UIL. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività che esso dovrà svolgere, potrà ripartirsi in commissioni tenendo presente la rappresentatività paritetica, nonché nominare sottocommissioni paritetiche in ordine ai compiti allo stesso demandati dalla lettera e) del successivo art. 15.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni designanti provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria, straordinaria e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) - eleggere il proprio Presidente fra i consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni di Categoria ed il proprio Vicepresidente fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali;
b) - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente e in particolare su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
d) - curare e provvedere all'impiego dei Fondi dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
e) - provvedere alla formazione, alla amministrazione e gestione di altri eventuali fondi che venissero demandati all'Ente dalle Organizzazioni competenti;
f) - curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali dell'Ente;
g) - deliberare azioni in sede amministrativa e giudiziaria;
h) - assumere e licenziare il personale dell'Ente e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuto presente il Contratto Collettivo di Lavoro di cui all'Art. 1 e successive modifiche.
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.14.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale. Spetta inoltre al Presidente:

a) - rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare per esso in giudizio;
b) - sovrintendere alla applicazione del presente statuto;
c) - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e presiedere le adunanze;
d) - provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni;
e) - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e Consiglio di Amministrazione.
f) – svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento i compiti del Presidente saranno svolti dal Vicepresidente
Il Vicepresidente dura in carica tre anni.
Spetta al Vicepresidente sostituire Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre componenti il Consiglio stesso o dal Presidente del Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi dovranno contenere, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Partecipano al Consiglio con parere consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Direttore che funge da segretario.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il trattamento economico, su delega dello stesso ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente. Partecipa con funzioni consultive e di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea ed è il responsabile del personale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi designati uno dalle Associazioni Provinciali di Categoria degli Artigiani, uno dalle Associazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori ed uno, che ne è il Presidente, scelto di comune accordo tra le due parti. Le predette associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte dei lavoratori e uno di parte dei datori di lavoro), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. Alla loro scadenza possono essere riconfermati. Ai Sindaci verrà corrisposto un compenso annuale il cui importo sarà determinato, al momento della loro nomina e per l’intero periodo di durata del loro ufficio, dall'assemblea.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 - 2404 - 2405 2407 del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il Bilancio e consuntivo dell'Ente per controllare la rispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente un volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
Tutti gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza od al domicilio formalmente dichiarato, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica certificata, la mail. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche in più luoghi, collegati in audioconferenza o videoconferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.
La responsabilità gestionale ed organizzativa del personale spetta al Direttore. La assunzione e la revoca del personale impiegatizio da adibire agli uffici Amministrativi dell'Ente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore. Il trattamento economico e previdenziale del personale dipendente dalla Cassa è determinato da apposito contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore in conformità alle leggi e tenuto presente il contratto collettivo di lavoro vigente nel settore.
Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

a) - dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque titolo, vengono in proprietà dell'Ente;
b) - dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti. I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in Titoli di Stato o da questi garantiti, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.
I ricavi e le rendite dell'Ente sono costituite:

a) - dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 5;
b) - dagli interessi attivi;
c) - dalle penalità applicate a norma di regolamento per ritardato versamento dei contributi;
d) - dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di una immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Ente.
e) - dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previo occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in proprietà dell'Ente;
f) - da eventuali rendite patrimoniali.
Per le spese di impianto e di gestione l'Ente potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quelle di cui alla prima parte della lettera d). Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e firmato:
- dal Direttore per le somme rientranti nella ordinaria amministrazione ivi compresi i pagamenti afferenti le prestazioni del fondo assistenza e del fondo sostegno al reddito previa autorizzazione delle Commissioni competenti;
- dal Presidente e Vicepresidente congiuntamente nelle ipotesi di straordinaria amministrazione. Tra le spese di Gestione dell’Ente sono da ricomprendere anche le quote di servizio alle Associazioni di Categoria e Sindacali.
Gli esercizi finanziari dell'Ente nonché dei fondi eventualmente gestiti dallo stesso, hanno inizio dal primo di gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre dell'anno stesso. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Direttore, provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' Ente e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Detto bilancio deve essere approvato entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sia il progetto di bilancio preventivo che consuntivo, devono essere inviati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, alle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria di cui all'art. 1 Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e lo stato patrimoniale, analogamente quello preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio cui si riferisce. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell 'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
La messa in liquidazione dell'Ente potrà essere disposta dietro conforme deliberazione alla unanimità delle Associazioni Provinciali di cui all'Art. 1 che ne hanno promosso la costituzione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, le Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione verrà devoluto alle Associazioni Provinciali di cui all'Art 1 che hanno promosso la costituzione dell’Ente.
Le norme di cui al presente statuto saranno integrate da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Provinciali Sindacali e di Categoria.
Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

FORMAZIONE

Rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

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OPTA

Commissione Bilaterale Paritetica per i problemi di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori (Art. 51 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Maggiori informazioni..
C.F.: 80001940529
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